Gara #97
LOTTO I: Soggetti gestori di strutture private ai quali affidare servizi di accoglienza residenziale di prima soglia CIG 78189891D8 CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
LOTTO II : soggetti gestori di strutture private ai quali affidare servizi di accoglienza residenziale di seconda soglia CIG 7819014678 CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
LOTTO III : Modello sperimentale d’accoglienza sociale CIG 78190525D4 CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio
Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Aggiudicazione definitiva
CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01776930974 | PANE & ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Proposta di aggiudicazione
CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01776930974 | PANE & ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Aggiudicazione definitiva
CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio.
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01673790489 | ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Foti | Filippo | Presidente |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Imprescia | Noemi | membro |
Pancani | Elisa | membro |
Ciani | Elena | membro |
Sardi | Valentina | presidente |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
Inoltre, le strutture devono aver comunicato ai sensi legge regionale nr. 24 febbraio 2005 nr. 41 e del regolamento della Regione Toscana 9 gennaio 2018 nr. 2/R l’avvio di attività ed essere destinate a soggetti in stato di disagio sociale.
Dunque, è giusto affermare che le strutture e/o appartamenti che ricadono nel presente procedimento sono soggetti al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività?
Ma è possibile presentare offerte composte da multipli di 5 appartamenti? E, nel caso, è previsto un numero massimo di appartamenti?
Il concorrente può presentare offerte per il numero di appartamenti di cui ha la disponibilità (non è previsto un numero massimo).
Nel caso in cui il numero degli appartamenti sia inferiore o superiore a cinque, il costo è determinato sulla base della tipologia (prima o seconda soglia) secondo quanto disposto al punto 3.1.1 o al punto 3.1.2.
Si precisa che, nel caso in cui siano offerti più di cinque appartamenti il costo di ogni ulteriore appartamento è di euro 9.420,00 (IVA esclusa) per la prima soglia e di euro è di euro 7.100,00 (IVA esclusa) per la seconda soglia.
Si chiede se la disposizione intenda riferirsi alle strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 21 di detta legge regionale.
2) L’art. 4, 1° comma, del capitolato elenca i destinatari dell’intervento.
Si chiede se sia possibile formulare un’offerta per una od alcune soltanto delle tipologie individuate. Si chiede in particolare se sia possibile escludere coppie.
3) Ripetutamente, nel capitolato, si fa riferimento a figure professionali elencate in modo specifico. Per ciò che concerne il coordinatore, si fa espresso riferimento al possesso “di idonea professionalità”.
Si chiede, ai fini di correttamente individuarle in aderenza alla vigente normativa,
- quali titoli e qualifiche professionali debba avere il coordinatore;
quali titoli e qualifiche professionali debba avere lo “esperto d’inclusione attiva”;
quali titoli e qualifiche professionali debba avere lo “esperto di soluzioni abitative”.
Considerato il notorio problema per le strutture - specialmente se ospitanti persone con particolare fragilità, come puerpere e neonati, o se tenute a fare rispettare disposizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria - di impedire l’accesso a chiunque; ciò considerato,
si chiede se l’ospite inserito dal Comune debba essere munito delle chiavi della struttura.
5) Considerato che l’inserimento dell’ospite è rimesso all’insindacabile valutazione del Comune e considerato altresì il notorio problema per le strutture - specialmente se ospitanti persone con particolare fragilità, come puerpere e neonati – di predisporre misure idonee ad evitare contagi di malattie rilevanti, si chiede se e come questo aspetto sia disciplinato e gestito dal Comune stesso.
6) Si legge all’art. 17: “Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente capitolato”.
Si chiede se i volontari che eventualmente sorveglino minori o prestino ausilio nel loro accudimento o nella gestione dei generi alimentari o nella preparazione dei pasti, anche per perseguire lo scopo educativo e di inclusione, debbano avere i titoli e le qualifiche che consentirebbero loro di svolgere professionalmente tali attività. Ciò pure con riferimento all’art. 57, lett. c ed alla relativa sanzione (art. 71, voce “violazione di uno degli obblighi e degli adempimenti previsti dall’art. 57 per ogni violazione”).
7) All’art. 24, 6° c, si legge “Il gestore deve garantire che gli utenti rispettino le regole di convivenza civile e non assumano comportamenti che rechino fastidi ai vicini o siano contrari al buon costume e all’ordine pubblico”.
Si chiede, tenuto conto quanto meno dell’incoercibilità del contegno degli ospiti, quale sia il giuridico e concreto contenuto del previsto obbligo, soprattutto sotto il profilo dei mezzi che l’ente affidatario è tenuto a predisporre e sotto il profilo della responsabilità verso la stazione appaltante, e se la relativa sanzione sia esclusivamente quella prevista nella tabella di cui all’art. 71.
8) Nel capitolato si prevede espressamente (art. 79) l’emissione di fattura.
Si chiede se il richiamo debba intendersi in senso stretto o se sia ammissibile anche altro documento equivalente, ad esempio per gli enti che non esercitano attività commerciale neppure marginale e siano pertanto privi di partita i.v.a.
9) Infine e più in generale,
si chiede se sia corretta l’interpretazione della previsione del mancato obbligo del Comune di utilizzare i beni offerti, nel senso di intendere che, astrattamente, a fronte della messa a disposizione per il tempo di cui al contratto dei beni immobili oggetto dell’offerta, potrebbe non essere corrisposta alcuna somma, in caso di mancato utilizzo.
Risposte
1) sì
2) no
3) il calcolo dei costi è stato effettuato per tutte e tre le figure professionali su un soggetto in possesso di laurea e adeguuata esperienza almeno annuale
4) le tipologie in gara non sono, ad avviso della Amministrazione Comunale, idonee ad ospitare soggetti particolarmente fragili per i quali è necessaria una continua assistenza; si precisa che è in corso di predisposizione una gara per particolari tipologie di utenza
5) ovviamente sarà tenuto conto della situazione del soggetto da inserire
6) non si comprende il senso della domanda; i soggetti, anche volontari, per svolgere le attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, ad esempio HACCP per addetti alla cucina
7) precisato che le sanzioni a carico degli utenti per i comportamenti di cui all'art.24 del capitolato devono essere definiti nel Regolamento della struttura e nel Progetto di Inclusione, l'ente affidatario è chiamato a rispondere per dolo o colpa grave e la sanzione è quella prevista all'art.71
8) è ammissibile anche altro documento equivalente alla fattura
9) l'interpretazione è corretta
Richiesta chiarimenti. In relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere chiarimenti in merito agli aspetti di seguito dettagliati.
Corrispettivo dell’appalto
Nel Capitolato, all’articolo 50 vengono dettagliate le voci di costo che concorrono a formare il corrispettivo dell’appalto, secondo lo schemadi cui alla pagina 45.
Riportando tali voci su un foglio di calcolo si ottengono le cifre che evidenziano significative differenze rispetto a quanto indicato nel Capitolato rilevando un costo complessivo del servizio per 5 appartamenti di euro 104.712,99 invece di euro 105.0000,00.
Le differenze riscontrate sono le seguenti:
• Moltiplicando il monte orario, pari a 144 ore, della figura professionale dello psicologo per il costo orario indicato nel disciplinare di gara (pagina 7 e seguenti) di €. 23,45, si ottiene un importo di €. 3.376,80 a fronte dell’importo di €. 3.690,72, indicato nel capitolato, per ottenere il quale dovrebbe essere assunto un costo orario pari ad €. 25,63.
• Effettuando la sommatoria della colonna “Spese di gestione” si ottiene un risultato pari ad €. 1.972.44 a fronte della cifra di €. 1.877,99 indicata nel capitolato. Lo stesso vale per la colonna “Utile aziendale”.
Considerato che:
a) a fronte di tali differenze, non risulta chiaramente definito il corrispettivo dell’appalto posto a base di gara;
b) a fronte dell’obbligo di dettagliare, in sede di offerta economica, il costo orario di ciascuna figura professionale impiegata, non risulta chiaro a quale costo orario si debba fare riferimento per la figura dello psicologo; si richiedono chiarimenti in merito
L'importo definito per lo psicologo è il costo orario al netto di spese di gestione ed utile aziendale stimate dalla Stazione Appaltante.
All'art. 50 del Capitolato si parla di alloggi di prima soglia che prevedono 144 ore di psicologo a 25,63 al netto di spese di gestione ed utile aziendale
A pag. 7 e 8 del Disciplinare si tratta invece del Lotto III e, pertanto, trattandosi di lotti differenti, non possono essere confrontati.
Seconda di fferenza rilevata nel quesito.
Gli importi posti a base d'asta sono stimati, in particolare sia le spese di gestione che l'utile aziendale.
Pertanto l'importo indicato è quello in appalto. Il concorrente deve valutare se il corrispettivo posto a base d'asta è ritenuto congruo per la partecipazione alla gara.
"La struttura/e o appartamento/i deve essere disponibile e in regola con la normativa regionale entro la data di scadenza del bando, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.6
La data in cui la struttura/e o appartamento/i è disponibile ed è stato comunicato l’avvio di attività deve essere indicata nella domanda di partecipazione.
Nell'ipotesi prevista dal successivo punto 2.6 il concorrente deve indicare la data presunta nella quale la struttura/e o appartamento/i sarà regolarmente idonea a ospitare soggetti in stato di disagio"
Mentre al successivo articolo 2.7 "E’ facoltà del concorrente indicare una struttura/e o appartamento/i di cui sia in possesso che deve essere adeguata mediante interventi di ristrutturazione/ manutenzione per rientrare nei parametri di cui al precedente punto 2.5.In questa ipotesi, il concorrente entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria deve presentare uno crono programma degli interventi necessari ad adeguare la struttura. I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro il termine perentorio di 90 (novanta giorni) dalla comunicazione di inserimento nella graduatoria, decorsi i quali il concorrente è definitivamente escluso dalla graduatoria"
QUESITO: tutte le strutture proposte devono essere obbligatoriamente in possesso di AVVIO ATTIVITA' alla data di scadenza del bando? e nel caso in cui si proponga una struttura che deve essere adeguata mediante interventi di ristrutturazione, come si concilia con eventuale obbligo di presentazione di avvio di attività?
Successivamente l'art. 2.7 (e non 2.6 come erroneamente indicato nel disciplinare a pag. 4) prevede la possibilità per il concorrente di indicare strutture o appartamenti per i quali sia in possesso di preliminare di locazione o di acquisto e strutture o appartamenti di cui sia in possesso che devono essere adeguati mediante interventi di ristrutturazione/ manutenzione.
In queste ipotesi, la comunicazione di avvio attività deve essere inviata non appena è definitivo l'acquisto o la locazione ed appena effettuati gli eventuali lavori di ristrutturazione/manutenzione, rispettando i tempi previsti dallo stesso articolo.
Pertanto, in queste ipotesi, al momento della domanda di partecipazione alla gara non deve essere indicata la data in cui si è comunicata la dichiarazione di avvio attività.
Come previsto al punto 2.6, il concorrente deve indicare la data presunta in cui la struttura sarà idonea ad ospitare soggetti in stato di disagio.
- Il presente per richiedere quanto in appresso:
1) In riferimento all’art. 49 e all’art. 50 del Capitolato si chiede di confermare che le ore imputate alle figure professionali, tabelle art. 49.1, art. 49.2 e art. 50, dovranno essere garantite in numero proporzionale agli appartamenti offerti e quindi, nel caso sia offerto un numero di appartamenti inferiore a 5, anche le ore del personale saranno inferiori e saranno calcolate proporzionalmente avendo come riferimento quanto indicato nelle succitate tabelle.
2) In riferimento all’art. 50.1, laddove si afferma che “nel caso siano offerti più di 5 appartamenti il costo ulteriore per ciascun appartamento a favore del gestore è di € 9.420 iva esclusa” si chiede se l’importo ridotto, dovuto al non aumento del personale come da tabella pag. 46 del Capitolato, sia da considerarsi per un numero illimitato di appartamenti, oltre 5, oppure fino ad un massimo di 9 appartamenti e quindi, laddove il numero degli appartamenti offerti sia multiplo di 5, siano da considerarsi moduli distinti da 5 appartamenti con dotazione di personale in modalità non ridotta.
3) In riferimento all’art. 50.2, laddove si afferma che “nel caso siano offerti più di 5 appartamenti il costo ulteriore per ciascun appartamento a favore del gestore è di € 7.100 iva esclusa” si chiede se l’importo ridotto, dovuto al non aumento del personale come da tabella pag. 46 del Capitolato, sia da considerarsi per un numero illimitato di appartamenti, oltre 5, oppure fino ad un massimo di 9 appartamenti e quindi, laddove il numero degli appartamenti offerti sia multiplo di 5, siano da considerarsi moduli distinti da 5 appartamenti con dotazione di personale in modalità non ridotta.
L'interpretazione è corretta
Quesito 2
Non si tratta di moduli distinti di 5 appartamenti con personale ulteriore rispetto all'ipotesi del personale previsto per 5 appartamenti. Pertanto, per ogni singolo appartamento la somma destinata è quella indicata nel quesito stesso
Quesito 3
Vale la stessa risposta fornita per il quesito 2.
Quesito 2 Reperibilità Coordinatore: Nel CSA, TITOLO III – GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI E SERVIZI DA EROGARE (Norme applicabili ai LOTTI I, II e III limitatamente a quelle compatibili), all’articolo 10 “Funzioni del Coordinatore”, viene stabilito che “Il coordinatore o suo delegato deve assicurare la reperibilità diurna e notturna per gli ospiti e per i dipendenti dell’amministrazione comunale secondo le modalità che saranno concordate fra il gestore e il comune”. A tale riguardo si chiede di sapere se tale obbligo debba essere considerato applicabile anche in caso di partecipazione al solo lotto III e se tale reperibilità debba essere garantita solo in caso di partecipazione ai lotti I e II.
Quesito 2 La reperibilità deve essere garantita solo per i Lotti I e II
LOTTO III: modello sperimentale d’accoglienza sociale
Quesito 1
Inquadramento del personale 1:
Nel disciplinare di gara (Pagina 8) vengono dettagliate le figure professionali richieste per l’erogazione del servizio, con l’indicazione del relativo inquadramento, secondo il seguente schema:
Figura Professionale |
Inquadr. |
Educatore |
D2 |
Psicologo |
E2 |
Consulente mercato lavoro |
D2 |
Consulente accesso casa |
D2 |
Infermiere |
D2 |
Animatore |
D1 |
Operatrice/ore socio-assistenziale |
C1 |
Operatore addetto alle pulizie |
A1 |
Nel CSA (pagina 47 e seguenti) nel dettagliare i costi del modulo A la figura dello Psicologo viene indicata come inquadramento nella categoria D3.
Si chiede di confermare che trattasi di mero errore materiale e che il corretto inquadramento debba essere inteso come categoria E2.
Quesito 2
Inquadramento del personale 2:
Nel disciplinare di gara (Pagina 8) vengono dettagliate le figure professionali richieste per l’erogazione del servizio, con l’indicazione del relativo inquadramento, secondo lo schema di cui al punto precedente.
Nel CSA (pagina 48 e seguenti) nel dettagliare i costi per la predisposizione dei moduli e partecipazione all'Equipe Multidisciplinare viene indicata la figura del Coordinatore.
Considerato che:
-
• tale figura non risulta tra quelle dettagliate nel disciplinare di gara (Pag. 8)
-
• la figura professionale dell’“Educatore Professionale Coordinatore” risulta inquadrata, ai sensi del CCNL, nella categoria D3.
Si chiede se, nel predisporre l’offerta, si debba fare riferimento ai costi di tale inquadramento con conseguente modifica del quadro economico e dell’importo a base di gara.
Quesito 3
Costi orari del personale
Nel disciplinare di gara (Pagina 8) vengono dettagliate le figure professionali richieste per l’erogazione del servizio, con l’indicazione del relativo inquadramento, secondo il seguente schema:
Figura Professionale |
Inquadr. |
Costo orario |
Spese di gestione |
Utile aziendale |
Costo Orario complessivo |
Educatore |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,90 € |
Psicologo |
E2 |
23,45 € |
0,92 € |
0,92 € |
25,30 € |
Consulente mercato lavoro |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,90 € |
Consulente accesso casa |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,90 € |
Infermiere |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,90 € |
Animatore |
D1 |
19,11 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,60 € |
Operatrice/ore socio-assistenziale |
C1 |
17,29 € |
0,66 € |
0,66 € |
18,60 € |
Operatore addetto alle pulizie |
A1 |
15,03 € |
0,44 € |
0,44 € |
15,90 € |
A seguito di una verifica è emerso che i costi orari complessivi, ottenuti effettuando la sommatoria delle singole voci indicate nello schema sopra riportato, risultano essere i seguenti:
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|
|
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Figura Professionale |
Inquadr. |
Costo orario |
Spese di gestione |
Utile aziendale |
Costo Orario complessivo |
Educatore |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,91 € |
Psicologo |
E2 |
23,45 € |
0,92 € |
0,92 € |
25,29 € |
Consulente mercato lavoro |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,91 € |
Consulente accesso casa |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,91 € |
Infermiere |
D2 |
19,43 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,91 € |
Animatore |
D1 |
19,11 € |
0,74 € |
0,74 € |
20,59 € |
Operatrice/ore socio-assistenziale |
C1 |
17,29 € |
0,66 € |
0,66 € |
18,61 € |
Operatore addetto alle pulizie |
A1 |
15,03 € |
0,44 € |
0,44 € |
15,91 € |
A fronte di tali differenze, apparentemente modeste, viene pertanto a modificarsi l’importo posto a base d’asta dei singoli moduli
Si chiede di chiarire l'importo dei costi orari e dei singoli moduli
|
Quesito 4
Monti orari dei singoli moduli
Alla pagina 12 e seguenti del CSA viene effettuata una analitica descrizione dei singoli moduli, con l’indicazione delle figure professionali richieste e delle attività da erogare da cui scaturiscono i relativi monti orari.
A tale riguardo, con particolare riferimento ai moduli B e D si rilevano le seguenti incongruenze dalle quali conseguono anche differenze relative agli importi posti a base di gara:
Modulo B Figura |
Descrizione attività |
Monte orario indicato nel CSA |
Monte orario da calcolo |
Esperto in ricerca di soluzioni abitative |
Consulenza con ciascuna famiglia da parte dell’esperto in ricerca di soluzioni abitative una volta al mese per un’ora (ore 6*5= 30) |
48 |
42 |
Esperto in ricerca di soluzioni abitative |
Consulenza collettiva da parte dell’esperto in ricerca di soluzioni abitative una volta al mese per due ore (6*2=12) |
Modulo D Figura |
Descrizione attività |
Monte orario indicato nel CSA |
Monte orario da calcolo |
Espertodi politiche di inclusione attiva |
Consulenza da parte dell’esperto una volta ogni 15 giorni per un’ora (ore 6*5= 30) |
60 |
30 |
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Si chiede di voler chiarire quale sia l'esatto quantitativo dei monte orari relativi ai moduli ed alle figure professionalei di cui sopra
Quesito 1: si conferma che il corretto inquadramento debba essere inteso come categoria E2.
Quesito 2: non si modifca il quadro economico e l'importo a base di gara in quanto la somma di tremila euro indicata a pag. 8 del disciplinare è destinata anche al coordinatore.
Quesito 3: Gli importi sono stati arrotondati e si conferma quanto stabiliti nel disciplinare
Quesito 4: si chiarisce nel seguente modo
Modulo B Figura |
Descrizione attività |
Monte orario indicato nel CSA |
Monte orario da calcolo |
Esperto in ricerca di soluzioni abitative |
Consulenza con ciascuna famiglia da parte dell’esperto in ricerca di soluzioni abitative una volta al mese per un’ora (ore 6*5= 30) |
48 |
48 |
Esperto in ricerca di soluzioni abitative |
Consulenza collettiva da parte dell’esperto in ricerca di soluzioni abitative una volta al mese per tre ore (6*3=18) |
Modulo D Figura |
Descrizione attività |
Monte orario indicato nel CSA |
Monte orario da calcolo |
Espertodi politiche di inclusione attiva |
Consulenza da parte dell’esperto una volta ogni 15 giorni per un’ora (ore 6*5*2= 60) |
60 |
60 |
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1.Nel caso di un unico gestore avente più strutture, serve un unico operatore sociale che operi sulle medesime, o un operatore per ogni struttura?
2. Ci si può convenzionare con una cooperativa esterna ?
2) Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 45 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rimanda per l'esatta elencazione.
E’ anche possibile un sub-appalto.
Si rimanda, inoltre, agli articoli 5 e 9 del disciplinare.
Quesito: la polizza necessita di AUTENTICA NOTARILE o è sufficiente l’atto sostitutivo notorio?
la modalità di firma:richiesta ricade sotto una o più fattispecie di caso:?
-Olografa con autocertificazione
-Olografa autenticata
-Digitale
-Digitale autenticata
La cauzione può essere richiesta in formato analogico (cartaceo) oppure in formato digitale. È corretto dare la possibilità all’operatore economico di produrre la cauzione con entrambe le modalità. Ovviamente, dovendo l’operatore economico trasmettere i documenti su una piattaforma telematica e non più con un plico, il documento originale cartaceo dovrà giocoforza essere trasmesso con la scansione dello stesso.
Garanzia fidejussoria. Richiesta chiarimenti.
In relazione alla procedura in oggetto ci viene segnalato, da parte della compagnia assicurativa di nostra fiducia, quanto segue:
- a pag. 18) del Disciplinare di gara, alla lett. g), è richiesta l'autentica della sottoscrizione
- alla successiva lett. h) viene richiesta una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”.
Considerato che le due richieste appaiono tra loro sovrapponibili si chiede se possano essere considerate come alternative l’una all’altra
Si rettifica nel seguente modo:
il Codice degli appalti e il Regolamento dei contratti dell’Ente non si pronunciano in merito alla questione “autentica notarile” del soggetto che firma la garanzia provvisoria. Nel disciplinare di gara è prevista come lex specialis e la previsione in sé è corretta. Quello che, però, va detto è che il punto g) e il punto h) sono alternativi tra loro: o l’autentica del notaio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi la risposta data in precedenza non è corretta, non essendo due “fattispecie diverse”.