Gara #361
Accordo quadro per l’affidamento del Servizio di Tipografia ed Editoria con relativa cura del Servizio di impostazione grafica.Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Servizio di tipografia ed editoria con relativa cura del servizio di impostazione grafica
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
00411600794 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Poli | Luca | Seggio di Gara |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale, chiediamo cortesemente di specificare se, in caso di aggiudicazione, potrà essere considerata valida l’indicazione delle commesse relative alla sola stampa tipografica, oppure, alla sola progettazione grafica/editing per concorrere all’importo minimo di € 650.000,00, inteso come sommatoria di varie commesse realizzate nell’ultimo triennio.
chiediamo cortesemente di chiarire quanto segue:
1) Relativamente alla Parte II del DGUE, in caso di presenza in azienda di un Amm.re Unico e di un Procuratore, chiediamo cortesemente di precisare se bisogna indicare i nominativi e i dati di entrambi, oppure il nominativo e i dati del solo soggetto firmatario delle dichiarazioni e dell'offerta;
2) Relativamente alla referenza bancaria, chiediamo se possiamo inviarne una già prodotta per un altro ente, oppure se dobbiamo produrne una apposita per la presente procedura;
3) Con riferimento alla garanzia provvisoria, in caso presentazione del documento in orginale PDF, chiediamo se questo dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore, sia dal legale rappresentante/Procuratore dell'impresa, oppure dal solo fideiussore che rilascia la garanzia.
La questione è chiarita anche nel disciplinare di gara (art. 15, comma 15.2) laddove, in merito al Documento di Gara Unico Europeo, è precisato:
“Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, con le seguenti avvertenze:
- nella sezione A: informazioni sull’operatore economico:
[……]
- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico:
occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.
I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con l’apposita funzione.
Laddove il concorrente dichiari al punto 7 del modello 3 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.
Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.
[……]”
Fermo quindi restando che i dati del soggetto che firma il DGUE vanno ovviamente inseriti, devono essere indicati anche i dati di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, sussistendone i presupposti, il concorrente non indichi nella dichiarazione di cui al punto 7 del modello 3 la banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, da cui detti dati possono essere tratti.
Si ricorda che, come indicato nel disciplinare al comma 15.3.1, punto 2, la banca dati deve consentire di ricavare i dati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
Data per scontata l’inclusione dell’amministratore unico e del procuratore che, munito di poteri di rappresentanza, possa sottoscrivere la documentazione di gara e/o l’offerta, nel novero dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si avvisa che circoscrivere a tali figure l’elenco dei soggetti da indicare può non essere esaustivo in ragione della forma di amministrazione e della distribuzione dei poteri all’interno della società. Si veda in proposito quanto indicato nel disciplinare di gara, pag. 22 e seguenti, dove sono riepilogati i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 anche alla luce dei comunicati del Presidente dell’ANAC.
Domanda n. 2
Circa la dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato da produrre per la dimostrazione del requisito di cui all’art. 7, comma 7.2, lett c) del disciplinare di gara (o le dichiarazioni secondo la forma di partecipazione prescelta), la natura chiarita dalla giurisprudenza è che “deve riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso”.
La dichiarazione bancaria non è dunque attinente allo specifico appalto, ma deve riferire su una situazione aggiornata pertanto può essere accettabile una dichiarazione bancaria rilasciata per altro appalto, ma nei termini di pubblicazione del presente bando, purché non abbia un contenuto tale che la renda non attinente all’appalto in questione, quindi se riferisce in generale della qualità dei rapporti con l’istituto può essere accettabile.
Domanda n. 3
La domanda è verosimilmente posta riguardo alla garanzia provvisoria prestata mediante fideiussione, di cui tratta l’art. 10 del disciplinare di gara.
Il disciplinare prevede che:
“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l’autenticità della fideiussione.”
La firma digitale necessaria sul documento è pertanto quella del garante a condizione che l’intestazione del documento al contraente sia corretta; generalmente, poiché il garante rilascia la garanzia dietro firma del contraente, le garanzie riportano entrambe le firme.
Come indicato nel disciplinare, esiste la possibilità di produrre garanzie fideiussorie prive della firma digitale del garante a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l’autenticità della fideiussione (ad esempio documento con codice di controllo che consente di verificare autenticità e firma della polizza on line sul sito del garante)
la garanzia fideiussoria deve avere come beneficiario:
COMUNE DI PRATO
Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
OPPURE:
COMUNE DI PRATO
Servizio Gare Provveditorato e Contratti
U.O.C Provveditorato Acquisti ed Assicurazioni
Via dell’Accademia, 42 – 59100 Prato
Codice Fiscale: 84006890481
Ho letto il capitolato speciale e alla pagina numero 23 all’ART 32, quando descrive i lavori da stampare
ad esempio: Biglietti da visita, inviti ecc.. : giorni lavorativi 3 (tre), significa che dobbiamo farli e stamparli in tre giorni?
La domanda vale anche per tutti gli altri oggetti da creare e stampare.
A pagina 26, stampa offset, ci sono scritti tutti i lavori che possono essere commissionati,
le quantità verranno fornite al momento dell’ordine? Perchè ovviamente all’aumentare delle quantità aumenta anche il prezzo,
i costi totali saranno contenuti nel prezzo massimo concordato oppure possono essere anche maggiori?
La collaborazione dura 4 anni?
Si conferma che i giorni indicati si riferiscono a materiale creato e stampato;
con riferimento alle quantità si conferma che le medesime verranno fornite al momento dell’ordine;
l’art. 4 del capitolato speciale di appalto evidenzia espressamente che le tipologie indicate nella scheda elenco prezzi prevedono un quantitativo minimo ( vincolante) un quantitativo intermedio ed un quantitativo massimo ( non vincolanti);
nel caso di richieste intermedie rispetto ai quantitativi indicati i corrispettivi per le quantità che verranno richieste, sono regolati dall’art. 4 del Capitolato di appalto e dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara;
si ricorda in ogni caso il vincolo dell’importo dell’accordo quadro di Euro 802.603,28 di cui all’art. 4 del Capitolato;
l’accordo quadro, sempre da art. 4 del capitolato, avrà durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto o dal primo affidamento attuativo se precedente.
ho visto che c’è una scheda elenco prezzi,
noi dobbiamo effettuare un’offerta migliore, quindi dei prezzi più bassi di quelli scritti nella scheda?