Scaduto
Pubblica Istruzione
Gara #4580
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’Accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice, per l’affidamento della gestione del servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole infanzia comunali del Comune di Prato (servizio denominato Cipì-Sostiene).Informazioni appalto
20/05/2026
Aperta
Servizi
€ 8.201.250,95
Sarri Leonardo
Categorie merceologiche
85312 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio
Lotti
1
BBAB3B5589
Qualità prezzo
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’Accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice, per l’affidamento della gestione del servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole infanzia comunali del Comune di Prato (servizio denominato Cipì-Sostiene).
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’Accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice, per l’affidamento della gestione del servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole infanzia comunali del Comune di Prato (servizio denominato Cipì-Sostiene) per gli anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 - 2029/2030.
€ 4.490.579,81
€ 4.082.345,28
€ 3.256,32
Seggio di gara
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95.13 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Pacini | Valentina | Presidente |
Commissione valutatrice
1611
18/06/2026
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107.25 kB | |
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310.92 kB | |
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1.20 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Pacini | Valentina | Presidente |
| Sarri | Leonardo | Commissario |
| Anichini | Silvia | Commissario |
Scadenze
08/06/2026 13:00
18/06/2026 09:00
18/06/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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247.89 kB | |
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120.26 kB | |
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815.89 kB | |
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421.34 kB | |
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239.66 kB | |
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393.75 kB | |
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5.42 MB | |
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698.92 kB | |
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1.90 MB | |
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58.95 kB |
Chiarimenti
29/05/2026 11:01
Quesito #3
Spett.le Ente,
si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede di chiarire se il lavoratore inquadrato al livello E2 sia oggetto di clausola sociale, se l'indennità aggiuntiva a lui attribuita sia da intendersi su base mensile o annuale e se sia calcolata su dodici o tredici mensilità.
2. Si chiede di indicare se siano previsti rimborsi chilometrici per gli operatori e se i tempi di spostamento siano stati considerati all’interno del monte ore posto come base d’asta e, nel caso in cui fossero previsti, si chiede un consuntivo sia dei rimborsi chilometrici che dei tempi di spostamento.
Cordiali saluti
si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiede di chiarire se il lavoratore inquadrato al livello E2 sia oggetto di clausola sociale, se l'indennità aggiuntiva a lui attribuita sia da intendersi su base mensile o annuale e se sia calcolata su dodici o tredici mensilità.
2. Si chiede di indicare se siano previsti rimborsi chilometrici per gli operatori e se i tempi di spostamento siano stati considerati all’interno del monte ore posto come base d’asta e, nel caso in cui fossero previsti, si chiede un consuntivo sia dei rimborsi chilometrici che dei tempi di spostamento.
Cordiali saluti
03/06/2026 10:50
Risposta
Buongiorno,
di seguito le risposte a quanto richiesto:
1. Il lavoratore di livello E2, nonché quello di livello E1 (coordinatore), non sono oggetto di clausola sociale di riassorbimento in quanto tale clausola è stata prevista, ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara, solamente in riferimento agli operatori dell’equipe attualmente utilizzati dal precedente appaltatore per le attività relative al sostegno educativo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali del Comune di Prato. Le figure di livello E1 ed E2, non occupandosi direttamente di attività di sostegno educativo, non ricadono pertanto nella suddetta casistica. Si precisa, inoltre, che l'impiego di personale inquadrato al livello E2 per l'esecuzione dell'appalto, diversamente da quanto previsto per il lavoratore inquadrato al livello E1 con funzioni di coordinatore, non è obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale. Pertanto, l'eventuale utilizzo di tale figura professionale è rimesso alla discrezionalità dell'appaltatore.
2. Non sono previsti rimborsi chilometrici per gli addetti al servizio ed il monte ore posto come base d’asta non comprende il tempo di spostamento.
Cordiali Saluti
di seguito le risposte a quanto richiesto:
1. Il lavoratore di livello E2, nonché quello di livello E1 (coordinatore), non sono oggetto di clausola sociale di riassorbimento in quanto tale clausola è stata prevista, ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara, solamente in riferimento agli operatori dell’equipe attualmente utilizzati dal precedente appaltatore per le attività relative al sostegno educativo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali del Comune di Prato. Le figure di livello E1 ed E2, non occupandosi direttamente di attività di sostegno educativo, non ricadono pertanto nella suddetta casistica. Si precisa, inoltre, che l'impiego di personale inquadrato al livello E2 per l'esecuzione dell'appalto, diversamente da quanto previsto per il lavoratore inquadrato al livello E1 con funzioni di coordinatore, non è obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale. Pertanto, l'eventuale utilizzo di tale figura professionale è rimesso alla discrezionalità dell'appaltatore.
2. Non sono previsti rimborsi chilometrici per gli addetti al servizio ed il monte ore posto come base d’asta non comprende il tempo di spostamento.
Cordiali Saluti
08/06/2026 11:42
Quesito #5
Buongiorno, con riferimento a quanto indicato all’Art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Organizzazione del servizio), si rileva che per ogni operatore impiegato è riconosciuto un monte ore per attività non frontali pari a 30 ore annue, destinate a finalità specifiche quali la compilazione del PEI/PEP, la partecipazione ai GLO e la formazione specialistica obbligatoria promossa dal Coordinamento Pedagogico. Al medesimo articolo si specifica inoltre l’obbligo per l’aggiudicatario di assicurare 10 ore di formazione specialistica per ogni anno di durata del contratto per il proprio personale.
Tutto ciò premesso, si chiede conferma che le suddette 10 ore di formazione specialistica siano da intendersi esplicitamente ricomprese all'interno del pacchetto fisso di 30 ore annue non frontali riconosciute a ciascun operatore e che, pertanto, tali ore siano già incluse nel monte ore complessivo (158.256 ore in 4 anni comprensive di ore frontali e back office) utilizzato per il calcolo dell'importo a base di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede conferma che le suddette 10 ore di formazione specialistica siano da intendersi esplicitamente ricomprese all'interno del pacchetto fisso di 30 ore annue non frontali riconosciute a ciascun operatore e che, pertanto, tali ore siano già incluse nel monte ore complessivo (158.256 ore in 4 anni comprensive di ore frontali e back office) utilizzato per il calcolo dell'importo a base di gara.
10/06/2026 15:10
Risposta
Buonasera,
con riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Organizzazione del servizio), si conferma che il monte ore complessivo pari a 158.256 ore nel quadriennio comprende sia le ore frontali sia le ore destinate alle attività non frontali.
Le ore non frontali sono determinate secondo il seguente criterio:
- 30 ore annue fisse per ciascun operatore impiegato, riconosciute indipendentemente dal monte ore settimanale e dal numero di settimane lavorate;
- ulteriori ore pari all’8% delle ore frontali assegnate, variabili in funzione dell’effettivo monte ore frontale e del periodo di impiego dell’operatore.
All’interno delle 30 ore annue fisse rientrano le attività espressamente indicate nel Capitolato, quali compilazione del PEI/PEP, partecipazione ai GLO e formazione specialistica obbligatoria promossa dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo del Servizio Pubblica Istruzione.
Le 10 ore annue di formazione specialistica che l’aggiudicatario deve assicurare al proprio personale non sono invece da intendersi ricomprese nelle suddette 30 ore fisse, ma devono essere svolte utilizzando le ulteriori ore non frontali disponibili, calcolate nella misura dell’8% delle ore frontali assegnate.
Pertanto, le 10 ore di formazione organizzate dall’affidatario non costituiscono un monte ore aggiuntivo rispetto alle 158.256 ore complessive, ma rientrano nel monte ore complessivo previsto per le attività non frontali, nei limiti sopra indicati.
Cordiali Saluti.
con riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (Organizzazione del servizio), si conferma che il monte ore complessivo pari a 158.256 ore nel quadriennio comprende sia le ore frontali sia le ore destinate alle attività non frontali.
Le ore non frontali sono determinate secondo il seguente criterio:
- 30 ore annue fisse per ciascun operatore impiegato, riconosciute indipendentemente dal monte ore settimanale e dal numero di settimane lavorate;
- ulteriori ore pari all’8% delle ore frontali assegnate, variabili in funzione dell’effettivo monte ore frontale e del periodo di impiego dell’operatore.
All’interno delle 30 ore annue fisse rientrano le attività espressamente indicate nel Capitolato, quali compilazione del PEI/PEP, partecipazione ai GLO e formazione specialistica obbligatoria promossa dal Coordinamento Pedagogico e Organizzativo del Servizio Pubblica Istruzione.
Le 10 ore annue di formazione specialistica che l’aggiudicatario deve assicurare al proprio personale non sono invece da intendersi ricomprese nelle suddette 30 ore fisse, ma devono essere svolte utilizzando le ulteriori ore non frontali disponibili, calcolate nella misura dell’8% delle ore frontali assegnate.
Pertanto, le 10 ore di formazione organizzate dall’affidatario non costituiscono un monte ore aggiuntivo rispetto alle 158.256 ore complessive, ma rientrano nel monte ore complessivo previsto per le attività non frontali, nei limiti sopra indicati.
Cordiali Saluti.