Deserto
Sociale e immigrazione
Gara #4438
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Housing first, da attuarsi presso strutture private del gestore.Informazioni appalto
13/04/2026
Aperta
Servizi
€ 2.102.860,22
Silipo Francesca
Categorie merceologiche
85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio
Lotti
Deserto
1
BB2E4DD609
Qualità prezzo
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Housing first, da attuarsi presso strutture private del gestore.
Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Housing first, da attuarsi presso strutture private del gestore.
€ 546.237,12
€ 167.157,12
€ 48.912,00
Scadenze
30/04/2026 15:00
11/05/2026 09:00
11/05/2026 09:30
Allegati
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5.42 MB |
Chiarimenti
28/04/2026 09:08
Quesito #1
Spett. , sottoponiamo alla vostra attenzione i seguenti quesiti:
QUESITO 1
L’art. 16 del Capitolato indica € 15.000,00 annui (€ 16.200,00 incluse spese di gestione all’8%) per la voce “esenzioni e riduzioni della compartecipazione utenti”, senza specificare come sia stato determinato tale importo
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) se la stima si basa su dati storici del servizio Housing First nel Comune di Prato e, in caso affermativo, su quale periodo di riferimento e su quante unità abitative; (ii) quale percentuale di ospiti è attesa come beneficiaria di esenzione totale o parziale deliberata dalla Commissione Inclusione e Accoglienza; (iii) quale valore teorico della quota di compartecipazione sia stato assunto a base del calcolo della voce annua di € 16.200,00.
Il meccanismo delle esenzioni deliberate dalla Commissione copre le mancate entrate degli ospiti formalmente esonerati o beneficiari di riduzione, ma il Capitolato non chiarisce in modo espresso il trattamento dei casi di mancato versamento da parte di ospiti ritenuti solvibili. Gli atti prevedono una cauzione individuale, che può costituire una forma minima di tutela del gestore, ma non risulta chiarito se tale cauzione sia ritenuta sufficiente a coprire eventuali morosità protratte o ripetute, né quale sia il regime del rischio residuo una volta esaurito l’importo cauzionale.
Si chiede pertanto: (iv) se la voce esenzioni/riduzioni sia da intendersi comprensiva anche dei casi di inadempienza di ospiti non formalmente esonerati o se il relativo rischio economico resti a carico del gestore; (v) se, in caso di mancato pagamento della quota da parte di ospiti ritenuti solvibili, sia prevista una procedura di segnalazione alla Commissione Inclusione e Accoglienza con eventuale rivalutazione dello status dell’ospite; (vi) se il rischio economico eccedente la cauzione individuale resti integralmente a carico del gestore o se siano previsti strumenti di tutela contrattuale, quali meccanismi di accollo parziale, compensazione, revisione della posizione dell’ospite o altro dispositivo specifico.
QUESITO 2
L’art. 15 del Capitolato calcola il monte ore annuale delle principali figure professionali sulla base di 48 settimane lavorative: 480 ore per il coordinatore (2h/giorno × 5gg × 48 sett.) e 1.440 ore per l’educatore/tutor (6h/giorno × 5gg × 48 sett.). Questo criterio implica che le restanti 4 settimane dell’anno — pari a circa 20 giorni lavorativi — non siano computate nel monte ore contrattuale né risultino autonomamente valorizzate nel quadro economico di cui all’art. 16.
Tuttavia, il servizio Housing First, per sua natura abitativa e continuativa, non prevede alcun periodo di chiusura o sospensione delle attività: gli ospiti risiedono stabilmente nelle unità abitative per l’intero anno solare. L’art. 5 del Capitolato conferma inoltre l’assenza di limitazioni orarie per gli ospiti, elemento coerente con la natura abitativa del servizio ma che richiede, sul piano organizzativo, chiarezza sulle modalità di gestione della continuità del riferimento professionale, delle eventuali criticità e del raccordo con il Comune anche nei periodi non coperti dal monte ore ordinario.
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) come venga garantita la copertura organizzativa del servizio nelle settimane non computate nel monte ore contrattuale, tenuto conto che il costo delle eventuali ore aggiuntive o delle sostituzioni necessarie non risulta esplicitamente valorizzato nel quadro economico dell’art. 16; (ii) se le 4 settimane non computate corrispondano a periodi di ferie, congedo o assenza ordinaria del personale durante i quali il servizio debba essere affidato a figure sostitutive a carico del gestore senza corrispettivo aggiuntivo; (iii) se la Stazione Appaltante intenda precisare il criterio di calcolo adottato e la sua coerenza con la continuità annuale del servizio; (iv) se il monte ore indicato debba essere inteso come limite massimo annuale o come dotazione minima suscettibile di integrazione, con conseguente adeguamento del quadro economico.
QUESITO 3
L’art. 16 del Capitolato prevede una voce “Costo immobili” riferita ad affitti, utenze, manutenzione, arredi e ulteriori costi connessi alla disponibilità e gestione degli alloggi. Lo stesso art. 16 prevede inoltre una voce distinta per “esenzioni e riduzioni della compartecipazione utenti”, pari a € 15.000,00 annui, corrispondenti a € 16.200,00 annui incluse spese di gestione all’8%, per complessivi € 48.600,00 nel triennio.
L’art. 4 del Capitolato stabilisce che gli ospiti versano una quota economica mensile al gestore a titolo di contributo forfettario per il rimborso degli oneri condominiali, delle utenze, della TARI e della piccola manutenzione dell’appartamento. La quota è determinata dal gestore dividendo il totale dei costi proporzionalmente tra gli ospiti presenti nell’appartamento sulla base della spesa media presunta, salvo conguaglio.
Alla luce di tali previsioni, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire il rapporto economico e funzionale tra la voce “Costo immobili”, la quota di compartecipazione versata dagli ospiti, la voce esenzioni/riduzioni e la cauzione individuale. In particolare, non risulta chiaro se le compartecipazioni degli ospiti debbano essere considerate: (i) entrata aggiuntiva del gestore rispetto alla voce “Costo immobili”; (ii) entrata compensativa o riduttiva della medesima voce; (iii) meccanismo separato destinato esclusivamente a coprire specifiche componenti di costo quali utenze, TARI, oneri condominiali e piccola manutenzione; (iv) elemento soggetto a conguaglio secondo modalità da definire in sede esecutiva.
[...] occorre chiarire se il modello economico assunto dalla Stazione Appaltante presupponga che le compartecipazioni degli ospiti concorrano alla copertura dei costi già compresi nella voce “Costo immobili”, oppure se esse abbiano una funzione autonoma rispetto al corrispettivo posto a base di gara.
La gara richiede una capacità ricettiva minima pari ad almeno 65 ospiti. L’incremento della capienza rispetto alla gestione storica rende ancora più rilevante la necessità di chiarire quale quota media mensile di compartecipazione sia stata assunta dalla Stazione Appaltante nella costruzione del quadro economico, quale tasso atteso di mancata riscossione sia stato considerato, quale incidenza di esenzioni o riduzioni sia stata stimata e quale sia il rapporto tra tali elementi e la voce “Costo immobili”.
Si chiede inoltre di chiarire il regime dei posti temporaneamente non occupati. In un servizio abitativo diffuso, articolato su più unità immobiliari, possono verificarsi periodi di transizione tra l’uscita di un ospite e l’ingresso del successivo. In tali periodi i costi fissi dell’alloggio permangono, mentre viene meno la quota di compartecipazione collegata al posto non occupato. Occorre quindi chiarire se il rischio di mancata entrata da vacancy resti integralmente a carico del gestore, se sia considerato assorbito nella voce “Costo immobili” o se siano previsti meccanismi di compensazione.
Si segnala infine che le unità abitative del servizio possono presentare caratteristiche eterogenee per tipologia, metratura, localizzazione, numero di posti, consumi e costi fissi. Una quota forfettaria uniforme per tutti gli ospiti semplifica la gestione amministrativa ma può non riflettere l’effettiva distribuzione dei costi tra le diverse unità abitative. Un calcolo differenziato per unità abitativa risulterebbe invece più aderente ai costi effettivi, ma comporterebbe un aggravio amministrativo significativo per il gestore in termini di elaborazione dei conteggi, comunicazione agli ospiti, gestione delle variazioni, eventuali conguagli e rendicontazione, non chiaramente valorizzato nel monte ore dell’operatore amministrativo e del coordinatore.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante: (i) di chiarire se le compartecipazioni degli ospiti costituiscano entrata aggiuntiva del gestore, entrata compensativa della voce “Costo immobili” o meccanismo separato destinato alla copertura di specifiche componenti di costo; (ii) di indicare quale quota media mensile di compartecipazione sia stata assunta nella costruzione del quadro economico; (iii) di precisare se le compartecipazioni eventualmente versate dagli ospiti direttamente alla Stazione Appaltante [...] siano destinate a concorrere alla copertura dei costi di gestione degli alloggi e con quale meccanismo contrattuale; (iv) di specificare il regime economico dei posti temporaneamente non occupati; (v) di precisare se la quota di compartecipazione debba essere uniforme o differenziata per unità abitativa e, in quest’ultimo caso, se il relativo onere amministrativo trovi copertura nel quadro economico dell’art. 16.
QUESITO 4
L’art. 16 del Capitolato, tra le mansioni del coordinatore, dispone che “il coordinatore o suo delegato deve assicurare la reperibilità diurna e notturna per gli ospiti e per i dipendenti dell’amministrazione comunale secondo le modalità che saranno concordate fra il gestore e il comune”.
Tale previsione configura un obbligo organizzativo distinto dall’orario ordinario di servizio del coordinatore, quantificato nel quadro economico in 480 ore annue (Cat. D3, € 25,65/ora). La reperibilità, infatti, non coincide con il presidio professionale ordinario in presenza, ma comporta la disponibilità del lavoratore fuori dall’orario programmato, secondo modalità che dovranno essere definite tra gestore e Comune.
Il CCNL per i lavoratori delle Cooperative Sociali T151, all’art. 58 — Pronta disponibilità e reperibilità, disciplina espressamente tale istituto: per ogni ora di disponibilità fuori dall’orario di lavoro ordinario alla lavoratrice e al lavoratore spetta un’indennità oraria lorda di € 1,55, con turni di durata minima di 4 ore e massima di 12 ore e con un limite di 8 turni mensili per dipendente. L’indennità remunera il vincolo di disponibilità del lavoratore, anche indipendentemente dall’effettivo intervento, e deve pertanto essere considerata distinta dalla remunerazione dell’orario ordinario.
Alla luce di tale disciplina, si chiede di chiarire se l’obbligo di reperibilità diurna e notturna previsto dall’art. 16 debba essere considerato compreso nelle 480 ore annue di coordinamento già valorizzate nel quadro economico, oppure se debba essere organizzato come disponibilità aggiuntiva fuori dall’orario ordinario e quindi assoggettato alla specifica disciplina contrattuale prevista dal CCNL.
Il quadro economico dell’art. 16 non evidenzia una voce autonoma riferita all’indennità di reperibilità. I costi del coordinatore risultano valorizzati sulla base delle ore annue di servizio ordinario, mentre non risulta esplicitato se l’eventuale costo della reperibilità sia ritenuto compreso nella quota dell’8% per spese di gestione/utile, in altra voce del quadro economico, oppure se debba rimanere a carico del gestore senza specifico riconoscimento.
A titolo prudenziale, assumendo il valore indicativo di € 1,55/ora e considerando almeno due figure in rotazione al massimale contrattuale di 96 ore/mese ciascuna, il costo minimo annuo dell’indennità di reperibilità può essere stimato in circa € 3.571,00 (96h × 12 mesi × 2 persone × € 1,55). Una copertura più ampia delle fasce non presidiate potrebbe determinare un costo superiore, indicativamente collocabile tra € 8.000,00 e € 12.000,00 annui, in funzione delle modalità organizzative effettivamente richieste e concordate tra gestore e Comune. Tali importi sono indicati come ordine di grandezza e non come costo automatico, poiché la quantificazione effettiva dipende dal numero di ore di reperibilità richieste, dalla distribuzione dei turni e dal numero di lavoratori coinvolti.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) se la reperibilità diurna e notturna prevista dall’art. 16 del Capitolato sia da intendersi ricompresa nelle 480 ore annue di coordinamento o se costituisca obbligo ulteriore rispetto all’orario ordinario; (ii) se il costo dell’indennità di reperibilità prevista dal CCNL Cooperative Sociali T151 sia ritenuto incluso nella quota dell’8% per spese di gestione/utile di cui all’art. 16 e, in caso affermativo, con quale criterio di calcolo; (iii) se la Stazione Appaltante intenda integrare il quadro economico con una voce dedicata all’indennità di reperibilità, commisurata alle ore effettivamente richieste su base annua.
QUESITO 1
L’art. 16 del Capitolato indica € 15.000,00 annui (€ 16.200,00 incluse spese di gestione all’8%) per la voce “esenzioni e riduzioni della compartecipazione utenti”, senza specificare come sia stato determinato tale importo
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) se la stima si basa su dati storici del servizio Housing First nel Comune di Prato e, in caso affermativo, su quale periodo di riferimento e su quante unità abitative; (ii) quale percentuale di ospiti è attesa come beneficiaria di esenzione totale o parziale deliberata dalla Commissione Inclusione e Accoglienza; (iii) quale valore teorico della quota di compartecipazione sia stato assunto a base del calcolo della voce annua di € 16.200,00.
Il meccanismo delle esenzioni deliberate dalla Commissione copre le mancate entrate degli ospiti formalmente esonerati o beneficiari di riduzione, ma il Capitolato non chiarisce in modo espresso il trattamento dei casi di mancato versamento da parte di ospiti ritenuti solvibili. Gli atti prevedono una cauzione individuale, che può costituire una forma minima di tutela del gestore, ma non risulta chiarito se tale cauzione sia ritenuta sufficiente a coprire eventuali morosità protratte o ripetute, né quale sia il regime del rischio residuo una volta esaurito l’importo cauzionale.
Si chiede pertanto: (iv) se la voce esenzioni/riduzioni sia da intendersi comprensiva anche dei casi di inadempienza di ospiti non formalmente esonerati o se il relativo rischio economico resti a carico del gestore; (v) se, in caso di mancato pagamento della quota da parte di ospiti ritenuti solvibili, sia prevista una procedura di segnalazione alla Commissione Inclusione e Accoglienza con eventuale rivalutazione dello status dell’ospite; (vi) se il rischio economico eccedente la cauzione individuale resti integralmente a carico del gestore o se siano previsti strumenti di tutela contrattuale, quali meccanismi di accollo parziale, compensazione, revisione della posizione dell’ospite o altro dispositivo specifico.
QUESITO 2
L’art. 15 del Capitolato calcola il monte ore annuale delle principali figure professionali sulla base di 48 settimane lavorative: 480 ore per il coordinatore (2h/giorno × 5gg × 48 sett.) e 1.440 ore per l’educatore/tutor (6h/giorno × 5gg × 48 sett.). Questo criterio implica che le restanti 4 settimane dell’anno — pari a circa 20 giorni lavorativi — non siano computate nel monte ore contrattuale né risultino autonomamente valorizzate nel quadro economico di cui all’art. 16.
Tuttavia, il servizio Housing First, per sua natura abitativa e continuativa, non prevede alcun periodo di chiusura o sospensione delle attività: gli ospiti risiedono stabilmente nelle unità abitative per l’intero anno solare. L’art. 5 del Capitolato conferma inoltre l’assenza di limitazioni orarie per gli ospiti, elemento coerente con la natura abitativa del servizio ma che richiede, sul piano organizzativo, chiarezza sulle modalità di gestione della continuità del riferimento professionale, delle eventuali criticità e del raccordo con il Comune anche nei periodi non coperti dal monte ore ordinario.
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) come venga garantita la copertura organizzativa del servizio nelle settimane non computate nel monte ore contrattuale, tenuto conto che il costo delle eventuali ore aggiuntive o delle sostituzioni necessarie non risulta esplicitamente valorizzato nel quadro economico dell’art. 16; (ii) se le 4 settimane non computate corrispondano a periodi di ferie, congedo o assenza ordinaria del personale durante i quali il servizio debba essere affidato a figure sostitutive a carico del gestore senza corrispettivo aggiuntivo; (iii) se la Stazione Appaltante intenda precisare il criterio di calcolo adottato e la sua coerenza con la continuità annuale del servizio; (iv) se il monte ore indicato debba essere inteso come limite massimo annuale o come dotazione minima suscettibile di integrazione, con conseguente adeguamento del quadro economico.
QUESITO 3
L’art. 16 del Capitolato prevede una voce “Costo immobili” riferita ad affitti, utenze, manutenzione, arredi e ulteriori costi connessi alla disponibilità e gestione degli alloggi. Lo stesso art. 16 prevede inoltre una voce distinta per “esenzioni e riduzioni della compartecipazione utenti”, pari a € 15.000,00 annui, corrispondenti a € 16.200,00 annui incluse spese di gestione all’8%, per complessivi € 48.600,00 nel triennio.
L’art. 4 del Capitolato stabilisce che gli ospiti versano una quota economica mensile al gestore a titolo di contributo forfettario per il rimborso degli oneri condominiali, delle utenze, della TARI e della piccola manutenzione dell’appartamento. La quota è determinata dal gestore dividendo il totale dei costi proporzionalmente tra gli ospiti presenti nell’appartamento sulla base della spesa media presunta, salvo conguaglio.
Alla luce di tali previsioni, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire il rapporto economico e funzionale tra la voce “Costo immobili”, la quota di compartecipazione versata dagli ospiti, la voce esenzioni/riduzioni e la cauzione individuale. In particolare, non risulta chiaro se le compartecipazioni degli ospiti debbano essere considerate: (i) entrata aggiuntiva del gestore rispetto alla voce “Costo immobili”; (ii) entrata compensativa o riduttiva della medesima voce; (iii) meccanismo separato destinato esclusivamente a coprire specifiche componenti di costo quali utenze, TARI, oneri condominiali e piccola manutenzione; (iv) elemento soggetto a conguaglio secondo modalità da definire in sede esecutiva.
[...] occorre chiarire se il modello economico assunto dalla Stazione Appaltante presupponga che le compartecipazioni degli ospiti concorrano alla copertura dei costi già compresi nella voce “Costo immobili”, oppure se esse abbiano una funzione autonoma rispetto al corrispettivo posto a base di gara.
La gara richiede una capacità ricettiva minima pari ad almeno 65 ospiti. L’incremento della capienza rispetto alla gestione storica rende ancora più rilevante la necessità di chiarire quale quota media mensile di compartecipazione sia stata assunta dalla Stazione Appaltante nella costruzione del quadro economico, quale tasso atteso di mancata riscossione sia stato considerato, quale incidenza di esenzioni o riduzioni sia stata stimata e quale sia il rapporto tra tali elementi e la voce “Costo immobili”.
Si chiede inoltre di chiarire il regime dei posti temporaneamente non occupati. In un servizio abitativo diffuso, articolato su più unità immobiliari, possono verificarsi periodi di transizione tra l’uscita di un ospite e l’ingresso del successivo. In tali periodi i costi fissi dell’alloggio permangono, mentre viene meno la quota di compartecipazione collegata al posto non occupato. Occorre quindi chiarire se il rischio di mancata entrata da vacancy resti integralmente a carico del gestore, se sia considerato assorbito nella voce “Costo immobili” o se siano previsti meccanismi di compensazione.
Si segnala infine che le unità abitative del servizio possono presentare caratteristiche eterogenee per tipologia, metratura, localizzazione, numero di posti, consumi e costi fissi. Una quota forfettaria uniforme per tutti gli ospiti semplifica la gestione amministrativa ma può non riflettere l’effettiva distribuzione dei costi tra le diverse unità abitative. Un calcolo differenziato per unità abitativa risulterebbe invece più aderente ai costi effettivi, ma comporterebbe un aggravio amministrativo significativo per il gestore in termini di elaborazione dei conteggi, comunicazione agli ospiti, gestione delle variazioni, eventuali conguagli e rendicontazione, non chiaramente valorizzato nel monte ore dell’operatore amministrativo e del coordinatore.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante: (i) di chiarire se le compartecipazioni degli ospiti costituiscano entrata aggiuntiva del gestore, entrata compensativa della voce “Costo immobili” o meccanismo separato destinato alla copertura di specifiche componenti di costo; (ii) di indicare quale quota media mensile di compartecipazione sia stata assunta nella costruzione del quadro economico; (iii) di precisare se le compartecipazioni eventualmente versate dagli ospiti direttamente alla Stazione Appaltante [...] siano destinate a concorrere alla copertura dei costi di gestione degli alloggi e con quale meccanismo contrattuale; (iv) di specificare il regime economico dei posti temporaneamente non occupati; (v) di precisare se la quota di compartecipazione debba essere uniforme o differenziata per unità abitativa e, in quest’ultimo caso, se il relativo onere amministrativo trovi copertura nel quadro economico dell’art. 16.
QUESITO 4
L’art. 16 del Capitolato, tra le mansioni del coordinatore, dispone che “il coordinatore o suo delegato deve assicurare la reperibilità diurna e notturna per gli ospiti e per i dipendenti dell’amministrazione comunale secondo le modalità che saranno concordate fra il gestore e il comune”.
Tale previsione configura un obbligo organizzativo distinto dall’orario ordinario di servizio del coordinatore, quantificato nel quadro economico in 480 ore annue (Cat. D3, € 25,65/ora). La reperibilità, infatti, non coincide con il presidio professionale ordinario in presenza, ma comporta la disponibilità del lavoratore fuori dall’orario programmato, secondo modalità che dovranno essere definite tra gestore e Comune.
Il CCNL per i lavoratori delle Cooperative Sociali T151, all’art. 58 — Pronta disponibilità e reperibilità, disciplina espressamente tale istituto: per ogni ora di disponibilità fuori dall’orario di lavoro ordinario alla lavoratrice e al lavoratore spetta un’indennità oraria lorda di € 1,55, con turni di durata minima di 4 ore e massima di 12 ore e con un limite di 8 turni mensili per dipendente. L’indennità remunera il vincolo di disponibilità del lavoratore, anche indipendentemente dall’effettivo intervento, e deve pertanto essere considerata distinta dalla remunerazione dell’orario ordinario.
Alla luce di tale disciplina, si chiede di chiarire se l’obbligo di reperibilità diurna e notturna previsto dall’art. 16 debba essere considerato compreso nelle 480 ore annue di coordinamento già valorizzate nel quadro economico, oppure se debba essere organizzato come disponibilità aggiuntiva fuori dall’orario ordinario e quindi assoggettato alla specifica disciplina contrattuale prevista dal CCNL.
Il quadro economico dell’art. 16 non evidenzia una voce autonoma riferita all’indennità di reperibilità. I costi del coordinatore risultano valorizzati sulla base delle ore annue di servizio ordinario, mentre non risulta esplicitato se l’eventuale costo della reperibilità sia ritenuto compreso nella quota dell’8% per spese di gestione/utile, in altra voce del quadro economico, oppure se debba rimanere a carico del gestore senza specifico riconoscimento.
A titolo prudenziale, assumendo il valore indicativo di € 1,55/ora e considerando almeno due figure in rotazione al massimale contrattuale di 96 ore/mese ciascuna, il costo minimo annuo dell’indennità di reperibilità può essere stimato in circa € 3.571,00 (96h × 12 mesi × 2 persone × € 1,55). Una copertura più ampia delle fasce non presidiate potrebbe determinare un costo superiore, indicativamente collocabile tra € 8.000,00 e € 12.000,00 annui, in funzione delle modalità organizzative effettivamente richieste e concordate tra gestore e Comune. Tali importi sono indicati come ordine di grandezza e non come costo automatico, poiché la quantificazione effettiva dipende dal numero di ore di reperibilità richieste, dalla distribuzione dei turni e dal numero di lavoratori coinvolti.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire: (i) se la reperibilità diurna e notturna prevista dall’art. 16 del Capitolato sia da intendersi ricompresa nelle 480 ore annue di coordinamento o se costituisca obbligo ulteriore rispetto all’orario ordinario; (ii) se il costo dell’indennità di reperibilità prevista dal CCNL Cooperative Sociali T151 sia ritenuto incluso nella quota dell’8% per spese di gestione/utile di cui all’art. 16 e, in caso affermativo, con quale criterio di calcolo; (iii) se la Stazione Appaltante intenda integrare il quadro economico con una voce dedicata all’indennità di reperibilità, commisurata alle ore effettivamente richieste su base annua.
05/05/2026 15:16
Risposta
Buonasera,
tutte le risposte ai chiarimenti richiesti sono riportate in rosso nel documento allegato alla presente risposta.
tutte le risposte ai chiarimenti richiesti sono riportate in rosso nel documento allegato alla presente risposta.
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quesiti.pdf SHA-256: 0eb10cc65c6aeaedfca868466387952d8a070cce082077c327cdfb2850af1ac6 05/05/2026 15:13 |
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