Gara #1345
Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto polivalente Palazzetto dello Sport “Pala -Kobilica” del Comune di Prato.Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Non aggiudicato
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Pacini | Valentina | Seggio di gara |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Pinzani | Paola | Presidente |
Scura | Amedeo | membro |
Daddi | Stefano | membro |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
2) nel punto 4.3 del capitolato non è definito se, in caso di chiusure straordinarie dell’impianto, il contributo viene revisionato in rialzo o al ribasso o la logica applicata, soprattutto considerando la perdita a cui va incontro il concessionario.
3) Nel punto 26 “Recesso” non vi è alcun collegamento diretto o riferimento che riporti alle specifiche del punto 27, il che pone una totale incertezza e nullità della concessione dell’impianto.
4) Con riferimento al piano economico finanziario, fronte di un introito previsto per l’attività del bar (€ 10.500,00), vorremmo sapere se il locale adibito è già attrezzato.
Si formulano di seguito i chiarimenti e le precisazioni a fronte di quesiti pervenuti alla data odierna:
1) L'eventuale riduzione del contributo di gestione a fronte di intitolazione onerosa dell'impianto, avverrà in ogni caso limitatamente a fronte di un corrispondente introito per pari importo da parte del gestore, secondo una logica meramente compensativa come desumibile dal disposto del punto 4.3 del capitolato.
2) Le chiusure straordinarie dell'impianto che ne impediscano o limitino l'accessibilità e che determinino una variazione del PEF, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 165, comma 6 e 182, comma 3, del Codice dei Contratti e, quindi, per fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio economico finanziario, potranno condurre alla rimodulazione del PEF medesimo, tra cui l'aumento del contributo finanziario a carico dell'Amministrazione.
3) In relazione alla disciplina di cui all'art. 26 del capitolato d'oneri "Recesso" si precisa che trattasi di norma a previsione della generale facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dal rapporto obbligatorio a prescindere da ipotesi tipizzate di inadempimento: in questa evenienza il richiamato art. 1671 del codice civile fa infatti salvo il diritto del concessionario ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Diverso è invece il presupposto di applicazione del seguente art. 27 "Risoluzione" laddove lo scioglimento del vincolo contrattuale può avvenire a fronte di un'ipotesi di inadempimento imputabile al concessionario tra quelli indicati al medesimo art. 27.
4) Il locale adibito a bar non è attrezzato e rimane facoltà del soggetto gestore provvedere a disporre il relativo arredo. Risultano invece già muniti di arredi minimi, seppur datati, i locali adibiti a spogliatoi.
a. non essendo specificata, quale sia la data finale di riferimento dell’anno sportivo 2021/2022 e quale quella iniziale dell’anno sportivo 2022/2023.
b. Nel caso in cui tra un’anno sportivo e il successivo vi sia un intervallo di tempo, se il concessionario possa utilizzare liberamente gli spazi in detto periodo intermedio;
6) si chiede se, con riferimento al piano economico finanziario allegato, gli importi delle voci costi per gas, energia elettrica e acqua, siano stati indicati facendo riferimento al costo storico annuo della gestione precedente o se siano stati attualizzati con un indice di adeguamento ai costi energetici attuali. Nel caso in cui sia indicato il solo costo storico si chiede l’anno o il periodo di riferimento a cui l’importo è stato ancorato. Nel caso gli importi siano attualizzati alle tariffe energetiche future quale sia la percentuale di maggiorazione rispetto al costo storico.
7) con riferimento alla stagione sportiva 2022/2023 e seguenti, se il concessionario che svolga attività sportiva in proprio possa presentare domanda di assegnazione spazi secondo quanto previsto dall’art. 8.4 del capitolato d’oneri e, in tal caso,se possa effettuare l’istruttoria per l’assegnazione a se stesso degli spazi richiesti. In alternativa se per la richiesta di spazi per allenamenti sportivi svolti in propri dal concessionario quest’ultimo possa riservare a sè stesso una parte degli spazi disponibili, in tal caso indicando nel Pef i ricavi derivanti da tale attività, contemporaneamente riducendo i “ricavi di gestione per utilizzo spazi per attività sportiva soggetta a tariffa comunale per allenamenti e gare”.
8) quale sia la potenza in Kw del contatore dell’energia elettrica dell’impianto e quale sia quella della caldaia a gas.
b. Nell’intervallo di tempo non oggetto di programmazione, il concessionario potrà utilizzare liberamente la struttura tenendo comunque presente e privilegiando prioritariamente (ancorché non esclusivamente) un utilizzo sportivo della medesima.
6) Come indicato nel piano economico finanziario allegato agli atti di gara, il costo per la fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua e gas), è stato stimato facendo riferimento al bilancio della gestione precedente riferito all’annualità 2019 (ante covid) maggiorato per far fronte agli aumenti registrati a partire da ottobre 2021 (+70% gas e energia ; +20% acqua).Rientrano in questa voce anche i costi per il canone telefono/internet.
7) Nell'attività di assegnazione degli spazi, il Concessionario che svolga attività sportiva in proprio, dovrà partecipare al bando annuale per l'assegnazione degli spazi presentando specifica domanda del pari con tutti gli altri soggetti interessati e, nella relativa istruttoria che il concessionario medesimo dovrà svolgere relativamente a tutte le domande pervenute, la propria domanda sarà trattata secondo le stesse procedure e in osservanza dei medesimi criteri di graduazione disposti dal vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.
8) La potenza dell'impianto elettrico installata ( kw) è di 125,00. La quantità annua stimata consumata in uso standard di energia elettrica da rete è 341 kwh. La potenza nominale della caldaia indicata nell' APE è di 637 Kw + 637 Kw+ 167 Kw, anno di istallazione 1999 per la climatizzazione invernale. Per produzione acqua calda sanitaria caldaia standard Anno 1999 potenza nominale Kw 637.