Gara #1004
Appalto della gestione del "Servizio Energia"Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01014090433 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A. |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
De Luca | Jacopo | Seggio di gara |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Magni | Laura | Presidente |
Baldi | Iuri | Membro |
Silvestri | Antonio | Membro |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
In considerazione di eventuali vincoli della Vostra Piattaforma, si richiede di conosce con esattezza, le capacità e dimensioni massime in MB di ciascuna busta, con la considerazione del fatto che la Busta B – Offerta Tecnica deve contenere elaborati di notevoli dimensioni.
Volevamo chiedere in merito al sopralluogo, nel modulo 1 bisogna indicare due nominativi ma essendo ora periodo di ferie possiamo indicare 4 norminativi che almeno siamo sicuri che almeno uno di loro ci sarà sempre? E Giusto per informazioni visti ora i nuovi casi di aumento covid se nel caso nessuno dei 4 nominativi indicati non potra essere presente nel giorno fissato del sopralluogo sarà possibile fare una delega ad un’altra persona?
Nella richiesta di sopralluogo non c’è un limite al numero dei soggetti da indicare per effettuare i sopralluoghi obbligatori. Sarà cura dell’impresa indicarne un congruo numero in considerazione sia delle ferie del personale che dell’aumento di casi di Covid che si stanno registrando nel paese. Il modello 1 messo a disposizione per la richiesta di sopralluogo riporta spazi per due nominativi, ma lo stesso può essere modificato aggiungendo i campi necessari per indicare tutti i nominativi ritenuti adeguati dei soggetti incaricati.
Non sarà possibile delegare un soggetto diverso da quelli indicati nella richiesta.
1. In relazione al punto f) dei requisiti 6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede conferma che in alternativa alla presentazione di contratti Energia D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, è possibile utilizzare contratti aventi ad oggetto solo ed esclusivamente la manutenzione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria di impianti termici (raffrescamento e riscaldamento);
2. In relazione al punto h) dei requisiti 6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede conferma che un’azienda in possesso della seguente declaratoria ISO 9001: “Progettazione, gestione integrata, erogazione e governo nei settori pubblici e privati, in ambito ad uso civile, industriale, ferroviario, nucleare, scolastico, sanitario, ospedaliero ed alimentare – anche in qualità di Global Service e Facility Management – dei servizi di:
- Gestione e manutenzione di: immobili e complessi immobiliari; infrastrutture pubbliche e private sul territorio e relativi sottosistemi;
- Realizzazione, fornitura, installazione, montaggio, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici” soddisfa il requisito richiesto.
Con riferimento al primo punto del quesito, si specifica che un contratto avente ad oggetto solo ed esclusivamente la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti termici (raffrescamento e riscaldamento) non può essere considerato analogo a un contratto Servizio Energia ex DLgs 115/2008, allegato II e pertanto non può essere considerato valido ai fini della dimostrazione del requisito. Il contratto Servizio Energia ricomprende infatti una serie più ampia di attività, come elencate nell’allegato II al Dlgs 115/2008 e ritenute essenziali dall’Amministrazione, di cui la manutenzione costituisce solo un elemento.
Con riferimento al secondo punto del quesito, si conferma che il requisito di cui all’art. 6 comma 3 lett. h) del disciplinare consente una maggiore considerazione circa la pertinenza dei campi attestati nelle valutazioni di conformità dei sistemi di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 possedute dai concorrenti, che dovranno pertanto nella declaratoria avere attinenza con i “servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti” richiesti nel disciplinare.
Ai potenziali concorrenti non può essere fornita una risposta individuale circa una valutazione dei requisiti dagli stessi posseduti e che devono essere dichiarati dai concorrenti nelle modalità previste nel disciplinare di gara che saranno oggetto di esame nelle sedi a ciò deputate.
Nel caso in cui si confermi che tale documento coincida con quanto richiesto nella relazione a.c) Relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta, si chiede di chiarire come sia possibile inserire in tale relazione il contenuto f) che fa riferimento al risparmio energetico annuo conseguibile. Tale indicazione, infatti, è un’informazione di carattere quantitativo che deve essere inserita nella busta C- Offerta Economica: inserendola in un documento della busta B – Offerta Tecnica si rischierebbe di anticipare informazioni afferenti all’offerta economica, rischiando l’esclusione dalla procedura di gara.
“Art. 15 – Contenuto della busta telematica “B” – Busta dell’offerta tecnica
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere i seguenti documenti:
a) Offerta tecnica per i criteri a valutazione discrezionale con allegati gli elaborati descritti ai successivi punti a.a), a.b), a.c), a.d), a.e), a.f), a.g) e a.h);
b) Tabella Riepilogativa degli Interventi caratterizzanti il progetto offerta riferibili ai criteri di valutazione C1, C2 e C3 della tabella 7;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale lo stesso autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
d) eventuale ulteriore materiale illustrativo che il concorrente intende presentare; e) nel caso sia stata dichiarata la presenza di dettagli dell’offerta coperti da riservatezza: copia firmata dell’offerta tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
…
L’Offerta tecnica per i criteri a valutazione discrezionale di cui alla precedente lettera a) si può redigere utilizzando come base il modello 7 e, con riferimento ai criteri di valutazione C1), C2), C3, C4) indicati nella tabella 7 di cui al successivo comma 17.1 dell’art. 17, deve contenere i seguenti elementi:
- i nominativi dei tecnici che hanno redatto l’offerta e le iscrizioni ai relativi albi professionali;
- il “progetto” come proposta delle opere e degli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, la gestione complessiva degli impianti, il sistema di monitoraggio e controllo, nonché il “progetto” come proposta delle opere di messa in sicurezza/adeguamento alle normative vigenti, degli impianti oggetto di appalto. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli obiettivi dall’Amministrazione e mirare prioritariamente a risolvere le principali criticità degli attuali sistemi edificio-impianto, come elencati nell’Allegato I “Linee di indirizzo per la progettazione” del capitolato speciale d’appalto, oltre a qualsiasi altro intervento che i concorrenti potranno liberamente proporre per il miglioramento e la massimizzazione dell’efficienza energetica, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare in tema di messa in sicurezza e adeguamento normativo, nonché il “progetto gestionale e manutentivo”;
- l’eventuale dichiarazione di subappalto per le opere comprese nei progetti offerta per l’esecuzione diretta delle quali il concorrente non è adeguatamente qualificato.
I “progetti” menzionati, da redigersi, fuorché il progetto gestionale manutentivo, a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali ed abilitati alla presentazione di progetti, redatti tenendo conto delle informazioni contenute negli allegati al capitolato speciale d’appalto, degli ulteriori atti di gara ed a quanto rilevato dai sopralluoghi obbligatori e/o facoltativi effettuati, dovranno contenere:
Per i criteri C1), C2), C3), C4):
a.a)…
a.b)…
a.c) una relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta relativi agli impianti/edifici affidati, che illustri gli interventi per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell’immobile, degli impianti o per introdurre l’uso di fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi anche con riferimento ai possibili passaggi di Classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.
a.d)…
….
********
Non va inserita nella presente busta telematica B, pena l’esclusione dalla gara, la relazione asseverata con indicazione puntuale dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti, che andrà inserita nella busta telematica C contenente il criterio C5) tecnico a valutazione non discrezionale di cui è esplicativa, oltre ai criteri economici.
…
La documentazione da inserire nella busta B) non dovrà contenere alcun riferimento all’importo del canone offerto, né agli investimenti da ammortizzare, né all’entità dei risparmi energetici attesi, né la relazione asseverata relativa all’indicazione puntuale dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti.
Non va assolutamente inserito nella busta B dell’offerta tecnica nessun elemento che possa condurre all’individuazione dell’offerta economica né degli elementi dell’offerta tecnica a valutazione automatica”.
Pertanto, come disposto nel disciplinare di gara sopra richiamato, ai fini della stesura della relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta previsto al punto a.c) dell’art 15 del disciplinare di gara, così come per ogni altra parte che costituisca l’offerta tecnica con apprezzamento discrezionale, non si deve fare alcun riferimento né all’importo del canone offerto, né agli investimenti da ammortizzare, né all’entità dei risparmi energetici attesi, né alla relazione asseverata relativa all’indicazione puntuale dei consumi attesi a seguito degli interventi proposti.
Quanto previsto nell’Allegato A Disciplinare tecnico all’” Art. 2.3.1 Scheda di Dettaglio degli interventi proposti “ è l’analisi di visione complessiva che deve sottendere ciascun intervento proposto nel progetto-offerta, tuttavia quanto dettato al punto f) Risparmio energetico annuo conseguibile (espresso in tep/anno) della citata scheda, sebbene esaminato e sviluppato dal concorrente, non dovrà averne alcun riferimento nella relazione di cui al sopra richiamato punto a.c) dell’art. 15 del disciplinare di gara da presentarsi nell’offerta tecnica discrezionale da inserire nella busta B. Quanto dettato al punto f) dell’Allegato A – Disciplinare tecnico all’art. 2.3.1, dovrà invece essere inserito all’interno della relazione asseverata di cui al punto f) dell’art. 16 del disciplinare di gara, da presentarsi nell’offerta economica da inserire nella busta C.
A conferma si rimanda all’”Art. 20/21 - Verifica documentazione amministrativa e valutazione delle offerte tecniche ed economiche” del disciplinare di gara che prevede:
“In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo o gli elementi di valutazione tecnica non discrezionale nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica e quindi in documenti contenuti nelle buste A e B;”
Si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato all’articolo 2.6 del Disciplinare Tecnico Attività gestionale e conduzione degli impianti: “….L’Impresa Aggiudicataria dovrà garantire l’intervento richiesto per difetto di funzionalità dell’impianto entro 1 (una) ora dalla richiesta “Fidia” o dalla chiamata telefonica….” essendo in disaccordo con le tempistiche del servizio di pronto intervento riportate nell’articolo 26 del Capitolato Speciale d’Appalto (entro 30 minuti in caso di Emergenza, entro 90 minuti in caso di Urgenza, entro 24 ore in tutti gli altri casi).
CHIARIMENTO 2
Premesso che l’articolo 15 del Disciplinare di Gara riporta: “Non va assolutamente inserito nella busta B dell’offerta tecnica nessun elemento che possa condurre all’individuazione dell’offerta economica né degli elementi dell’offerta tecnica a valutazione automatica” (risparmio energetico offerto), si chiede conferma che quanto riportato nell’articolo 2.3.1. del Disciplinare Tecnico Scheda di Dettaglio degli interventi proposti (“l’Impresa Appaltatrice deve quantificare su base annua i tep che possono essere risparmiati a seguito della realizzazione dell’intervento….”) sia richiesto all’aggiudicatario in sede di progettazione definitiva / esecutiva delle opere di riqualificazione energetica e non ai concorrenti in fase di gara.
Si conferma che le tempistiche riportate al punto b) dell’art. 2.6.1 del disciplinare tecnico sono un refuso. Le modalità di pronto intervento sono regolate dall’art 26 del capitolato speciale d’appalto.
RISPOSTA CHIARIMENTO 2
Quanto previsto nell’Allegato A Disciplinare tecnico all’” Art. 2.3.1 Scheda di Dettaglio degli interventi proposti “ è l’analisi di visione complessiva che deve sottendere ciascun intervento proposto nel progetto-offerta, tuttavia quanto dettato al punto f) Risparmio energetico annuo conseguibile (espresso in tep/anno) della citata scheda, sebbene esaminato e sviluppato dal concorrente, non dovrà averne alcun riferimento nella relazione di cui al punto a.c) dell’art. 15 del disciplinare di gara da presentarsi nell’offerta tecnica discrezionale da inserire nella busta B. Quanto dettato al punto f) dell’Allegato A – Disciplinare tecnico all’art. 2.3.1, dovrà invece essere inserito all’interno della relazione asseverata di cui al punto f) dell’art. 16 del disciplinare di gara, da presentarsi nell’offerta economica da inserire nella busta C.
A tal proposito vedasi anche la risposta al quesito n. 4 pubblicata in data 19/07/2022.
1. Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 1 “Definizioni”, si chiede di confermare se la zona termica è definita come: una parte dell’edificio (cioè un insieme di ambienti a temperatura controllata o climatizzati) che abbia una sufficiente uniformità spaziale nella temperatura (ed eventualmente nell’umidità) dell’aria e per la quale si ha un unico e comune valore prefissato della grandezza controllata (temperatura e, eventualmente, umidità di set-point), si abbia la stessa tipologia di occupazione e destinazione d’uso, e che sia servito allo scopo da un’unica tipologia di sistema impiantistico, ovvero da due tipologie tra loro complementari, purché facenti parte dello stesso impianto termico.”
2. Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 2 “Finalità e oggetto dell’appalto” lettere (h, e), si chiede di condividere le caratteristiche tecniche del sistema FIDIA.
Come indicato all’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, lo “scopo primario dell'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento del comfort ambientale e dell’efficienza delle modalità di gestione e controllo degli impianti, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico”. La definizione di Zona Termica indicata all’Art. 1 del Capitolato deve essere pertanto interpretata nel senso di rispondere all’esigenza e all’obiettivo della Stazione Appaltante di poter controllare e monitorare le temperature all’interno dei singoli ambienti dell’edificio, a prescindere dalla sua destinazione d’uso o dall’impianto da cui è servito. Per questo motivo, una Zona Termica è definita come porzione di edificio la cui temperatura è impostata in modo indipendente, programmabile per giornate e orari, e controllata da una determinata sonda di temperatura collegata al Sistema Informativo. Ad ogni Locale Principale (aule, uffici e spogliatoi) corrisponde una Zona Termica, mentre nelle Aree Secondarie (corridoi, scale, bagni, vani tecnici, etc.) le Zone Termiche possono avere una dimensione massima di 500 mc e comunque almeno una per piano.
Risposta quesito 2:
Il sistema Fidia, attualmente in uso presso l’Amministrazione comunale per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, utilizza attualmente il database Oracle 10.2 con previsione di migrazione alla versione 11 da realizzarsi a cura del Comune. A tal proposito vedasi anche la risposta al sub-chiarimento 7 all’interno del chiarimento 8 pubblicato in data 28/07/2022.
degli interventi proposti nell’offerta tecnica di cui alla busta B, che espliciti il risparmio energetico conseguito dagli interventi proposti e che dia
dimostrazione a conferma di quanto offerto anche per il criterio C5).
Si chiede di chiarire come debba essere redatta tale relazione da inserire nella Busta C;
1) Da quale soggetto dovrà essere asseverata;
2) Le modalità con le quali l'Amministrazione intenda veder prodotti ed esplicitati i calcoli ed i risultati richiesti, sia in relazione al risparmio energetico conseguito dagli interventi proposti che ai possibili passaggi di classe, richiesti dall’art. 15 punto a.c del disciplinare di gara.
- Si chiede cortesemente di ripubblicare il documento “1004-mod.-7.1tabella-riepilogativa-offerta”, in quanto all’interno del file Excel risulta bloccata la cella “Concorrente:” e questo rende impossibile, da parte dei concorrenti stessi, la compilazione del file medesimo.
“Interventi di adeguamento normativo”
“Interventi di ammodernamento tecnologico”
“Interventi di riqualificazione energetica”
“Impianti FER”
il blocco a cui è sottoposto il file Excel rende possibile visualizzare solo la prima riga inserita e non le righe successive. Dal momento che i contenuti da inserire nelle singole celle da compilare comportano una significativa quantità di testo da inserire nelle singole celle, si chiede cortesemente di ripubblicare il file con una modalità tale da superare questi problemi di compilazione.
- Con riferimento al contenuto del documento “1004-mod.-7.1tabella-riepilogativa-offerta”, poiché all’interno di ciascuna delle seguenti colonne:
- “Interventi di adeguamento normativo”
- “Interventi di ammodernamento tecnologico”
- “Interventi di riqualificazione energetica”
- “Impianti FER”
- Edificio 4 (3063): sostituzione degli infissi esterni esistenti con infissi in alluminio con vetrocamera caratterizzati da trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,67 W/mq*k (in fase di ultimazione);
- Edificio 13 (3054): sostituzione di una parte degli infissi esterni esistenti con infissi in alluminio con vetrocamera caratterizzati da trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,67 W*mq*k. Più precisamente la sostituzione non ha interessato la finestra della cucina e tutte le porte (intervento ultimato);
- Edificio 15 (3060): installazione di cappotto termoisolante sulle pareti verticali, sostituzione degli infissi esterni dei prospetti nord ed ovest con infissi in alluminio con vetrocamera caratterizzati da trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,67 W/mq*k; installazione di sistema domotico e di monitoraggio dei consumi energetici per l’impianto di riscaldamento con valvole termostatiche elettroniche installate sui termosifoni, installazione di circolatori elettronici in centrale termica e sostituzione del bruciatore esistente con bruciatore modulante e relativo adeguamento del sistema di regolazione (intervento avviato, se ne prevede il completamento entro settembre 2023);
- Edificio 36 (3108): sostituzione degli infissi esterni esistenti con infissi in alluminio con vetrocamera caratterizzati da trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,67 W/mq*k (in fase di ultimazione);
- Edificio 42 (3105) installazione di tende frangisole motorizzate per le aule al piano primo esposte ad est, installazione di circolatori elettronici in centrale termica, sostituzione del generatore di calore con gruppo termico modulare in cascata a condensazione, adeguamento del sistema di regolazione, installazione di sistema di acquisizione e archiviazione della temperatura (progetto da adeguare a seguito di quanto previsto dal D.L. 50/2022);
- Edificio 89 (241): sostituzione degli infissi esterni esistenti con infissi in legno con vetrocamera caratterizzati da trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,67 W/mq*k; installazione di sistema domotico e di monitoraggio dei consumi energetici per l’impianto di riscaldamento con valvole termostatiche elettroniche installate sui termosifoni, installazione di circolatori elettronici in centrale termica; installazione di sistema di ombreggiamento costituito da persiane sulle finestre del piano primo e secondo dei prospetti est sud e ovest, e costituito da tende sulle finestre del piano terzo (intervento in corso).
Esempio, impostando nella “parte 1, cella D4 Quota del canone offerto…impianti termici alimentati a energia elettrica”, un importo di € 185.000 (quale valore di base d’asta) , tale valore viene riportato nella “parte 2” come sommatoria di “remunerazione servizio energia (impianti alimentati ad energia elettrica” per € 185.000,00 ma effettivamente la somma fatta manualmente su ogni singolo valore è pari ad € 170.027,31.
Si richiede delucidazioni in merito.
- Quesito 1: Si chiede gentile conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.3 lettera f) del Disciplinare di gara è idoneamente e completamente soddisfatto anche tramite l’esecuzione di un solo Contratto di Servizio Energia il cui importo nel periodo gennaio/dicembre (12 mesi) dell’anno 2020 o dell’anno 2021 non è inferiore ad euro 2.000.000;
- Quesito 2: Si chiede gentile conferma che è richiesto un unico versamento dell’imposta di bollo, di cui al paragrafo 11.2 del Disciplinare, a prescindere dalla modalità di partecipazione (singola o associata);
- Quesito 3: Con riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, all’Art.31 è riportato che: “la componente del canone Quota annua fissa ed invariabile per l’ammortamento degli investimenti proposti dall’appaltatore sarà corrisposta solamente a decorrere del collaudo con esito positivo dei lavori eseguiti e comunque dal secondo anno di gestione.” Tale affermazione non sembra coerente con quanto indicato nella tabella presente nell’Art.6 del Capitolato dove è indicato un importo per gli “Interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico” pari a €/anno 360.000,00 ed una spesa complessiva di 7 anni pari a € 2.520.000,00. Tale importo concorre ad un totale di importo a base d’asta pari a € 13.545.000,00, valore che risulta allineato agli importi inseriti nel Disciplinare di Gara alle pagine 8, 9, 11, 12 ed al Quadro Economico inserito nella Relazione tecnico-illustrativa. Si chiede pertanto cortese conferma che l’importo per gli “Interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico” verrà corrisposto annualmente così come indicato all’Art.6 del Capitolato per un importo complessivo pari a € 2.520.000,00.
- Quesito 4: Con riferimento alla documentazione prevista in gara ed all’oggetto dell’appalto si chiede di specificare i limiti di fornitura per quanto riguarda il servizio inerente alla gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria impianti termici alimentati a metano. In altre parole, si chiede di esplicitare se la manutenzione dovrà essere eseguita sui soli impianti tecnologici oggetto dell’appalto o anche su tutta la componentistica elettrica afferente all’edificio (illuminazione, FM, impianti speciali, ecc.)
- Risposta quesito 1: Si conferma che il requisito si ritiene soddisfatto anche con l’esecuzione di un solo contratto di importo complessivo non inferiore a euro 2.000.000,00 nell’arco di tempo di 12 mesi tra il 01/06/2019 ed il 31/05/2022.
- Risposta quesito 2: Si conferma.
- Risposta quesito 3: Si conferma che la Quota annua fissa ed invariabile per l’ammortamento degli investimenti proposti dall’appaltatore è un importo annuale relativo a tutte le 7 annualità dell’Appalto. Tuttavia, come indicato all’Art. 31, tale componente sarà corrisposta solamente a decorrere dal collaudo con esito positivo e comunque dal secondo anno di gestione. Si chiarisce quindi che l’importo relativo al primo anno contrattuale verrà corrisposto solamente a seguito del collaudo con esito positivo dei lavori e comunque nel secondo anno di gestione. Nel caso in cui il collaudo intervenisse oltre il primo anno, anche gli importi trimestrali delle successive annualità saranno trattenuti fino ad esito positivo del collaudo. Gli importi successivi al collaudo saranno invece corrisposti trimestralmente secondo le modalità indicate all’Art. 34.
- Risposta quesito 4: Con riferimento agli impianti elettrici, il servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere eseguita sui soli impianti tecnologici oggetto dell’appalto e comunque afferenti al servizio energia, non su tutta la componentistica elettrica afferente l’edificio.
In ogni caso, in base a quanto previsto dall’art. 6.3 (pag. 19), ciascun componente del raggruppamento (sia mandante/i che mandataria) deve essere qualificato in categoria OS28 o OG11, quantomeno in classifica I. Per il soddisfacimento del requisito richiesto dall’art. 6.3. lett j), resta fermo infatti il raggiungimento della classifica IV per le categorie sopra indicate tramite la “sommatoria” delle qualificazioni possedute dai singoli componenti.
In base all’art. 7 del disciplinare il suddetto requisito è comunque avvalibile.
Le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, come richieste all’art. 6.3 lett. h) ed i), devono essere possedute, in base all’art. 6.4. del disciplinare di gara, da ciascun componente del raggruppamento. Si ricorda che, in base al suddetto art. 7, anche i suddetti requisiti sono avvalibili.
Si evidenzia tuttavia che il requisito di cui all’art. 6.3 lett. g), che richiede per la sua evasione il possesso alternativo g1) possesso di valida attestazione SOA per la categoria OS28 oppure OG11 oppure g2) possesso di valida certificazione di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti Termici e che, sempre in base all’art. 6.4, deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, NON è invece AVVALIBILE e pertanto ciascun componente dovrà possedere in proprio almeno uno dei due requisiti previsti dai punti g1 o g2.
Per quanto attiene al requisito 6.3 lett. f) del disciplinare di gara relativo ai servizi analoghi, per i raggruppamenti (che per la presente procedura sono solo di tipo orizzontale) il disciplinare all'art. 6.4 prevede che necessariamente la mandataria (capogruppo) concorra al raggiungimento del requisito, mentre le mandanti possono anche esse partecipare al soddisfacimento del requisito senza obbligo di necessario possesso di parte del requisito stesso.
- All'interno dell'allegato I, per gli edifici 111 e 115 viene segnalata la vetustà delle centraline Siemens: ai fini di una corretta valutazione dei costi di sostituzione si chiede evidenza del numero di punti controllati per ciascun edificio
Quesito 1: Nell’Art. 15 del Disciplinare di gara viene precisato che, “per i criteri C1), C2), C3), C4)” devono essere presentati:
- “a.a) una relazione descrittiva sullo stato di fatto degli impianti
- a.b) una relazione contenente le specifiche tecniche connesse con le attività di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto
- a.c) una relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta relativi agli impianti/edifici affidati
- a.d) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata
- a.e) il computo metrico dettagliato
- a.f) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi;
- a.g) una prima relazione indicativa del piano di sicurezza dei lavori”
Quesito 2: Con riferimento al software FIDIA, di cui all’Art. 1.2 del Disciplinare tecnico, si chiedono le relative caratteristiche tecniche e le specifiche di interfacciamento (es. servizi esposti, tecnologie di sviluppo), utili per considerare la compatibilità con eventuali software proposti diversi dal S.I. InfoFacility.
Quesito 3: L’Art. 5 del Capitolato speciale d’appalto (punto e) richiede “Subentro nella licenza del sistema informativo InfoFacility”. A tal proposito si chiede di confermare che la richiesta di subentro nella licenza del software è un refuso, poiché all’Art. 1.2 del Disciplinare Tecnico è scritto che “Attualmente l’A.C. dispone di una serie di strumenti” tra cui il “Sistema software Infofacility” e dunque non sembra essere necessario l’acquisto di ulteriori licenze, poiché il software è già di proprietà dell’Ente appaltante. In caso contrario, si chiede di esplicitare i costi di subentro nella licenza, comunicando ai concorrenti la versione del Software InfoFacility attualmente disponibile presso il Comune di Prato, oltre ai riferimenti da contattare per approfondire la conoscenza del Sistema in fase di gara.
Quesito 4: Si chiede di confermare che il costo dell'energia elettrica di alimentazione delle pompe di calore eventualmente proposte debba essere riconosciuto alla Stazione Appaltante sulla base delle rilevazioni dei contatori elettrici a defalco richiesti all’Art. 2 del Capitolo Speciale d’Appalto, punto j). A tal proposito si chiede di ricevere l'importo del kWh elettrico da considerare e si chiede in che modo l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici e autoconsumata dagli edifici sarà riconosciuta all'Appaltatore.
Quesito 5a: All’Art. 15 del Disciplinare di Gara, viene richiesto di presentare una “Offerta tecnica per i criteri a valutazione discrezionale con allegati gli elabora descritti ai […] punti a.a), a.b), a.c), a.d), a.e), a.f), a.g) e a.h)”. A tal proposito si chiede di confermare che, come indicato al succitato Articolo, dovrà essere redatto un documento per ognuno dei punti indicati - a.a), a.b), a.c), a.d), a.e), a.f), a.g) e a.h) – e che in ogni documento siano identificabili gli “Elementi di apprezzamento” di cui alla Tabella n.8 del Disciplinare di gara, corrispondenti ai Criteri di valutazione C.1, C.2 e C.3. Si chiede dunque di confermare che codesta Stazione Appaltante si aspetta di ricevere, per valutare la rispondenza complessiva ai criteri C.1, C.2 e C.3, i seguenti documenti:
- una relazione descrittiva sullo stato di fatto degli impianti (a.a),
- una relazione contenente le specifiche tecniche connesse con le attività di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto ai punti “d”, “e”, “f” e “g” (a.b),
- una relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta relativi agli impianti/edifici affidati (a.c), schemi funzionali e disegni (a.d),
- un computo metrico dettagliato (a.e),
- un cronoprogramma dei lavori da eseguirsi (a.f),
- una relazione indicativa del piano di sicurezza dei lavori (a.g).
Si chiede inoltre di confermare che per valutare la rispondenza al criterio C.4 sarà necessario presentare un unico documento “Progetto gestionale e manutentivo” (a.h).
Quesito 5b: A supporto della richiesta di conferma presentata, si sottolinea che All’Art. 15, punto “a.c” del Disciplinare di Gara, si chiede di presentare “una relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto-offerta relativi agli impianti/edifici affidati, che illustri gli interventi per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell’immobile, degli impianti o per introdurre l’uso di fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi anche con riferimento ai possibili passaggi di Classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica vigente”. A tal proposito si chiede di confermare che la dicitura “valutati singolarmente” sia da sostituire con “valutati complessivamente”, in quanto l'effettivo consumo atteso per i sistemi edificio/impianto dovrà essere calcolato in funzione dello scenario di progetto nel suo insieme e non della somma dei singoli interventi valutati singolarmente, in particolar modo perché il passaggio di Classe degli edifici è previsto tenendo in considerazione la complessità degli interventi.
Quesito 6: L’Art. 25 del Disciplinare di gara reca come titolo “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”, tuttavia all’interno di tale articolo non emerge nessun riferimento alla clausola sociale, Si chiede quindi di chiarire se per l’Appalto in oggetto è prevista l’applicazione della clausola sociale e, in caso affermativo, di pubblicare l’elenco del personale dell’appaltatore uscente, con l’indicazione di: CCNL applicato, qualifica, livello, scatti di anzianità.
Quesito 7: Nell’Art. 2.3 del Disciplinare Tecnico viene precisato che “Ciascun intervento proposto nel progetto-offerta dovrà inoltre essere corredato di una Scheda di Dettaglio.” Nell’Art. 2.3.1. del Disciplinare Tecnico, viene poi precisato la Scheda di Dettaglio dovrà contenere:
- “Descrizione tecnica
- Consistenze
- Attività di riferimento
- Tempi
- Vita utile dell’intervento
- Risparmio energetico annuo conseguibile”
Quesito 8: La tabella n.8 del Disciplinare di Gara indica che per il criterio C4 “Proposte migliorative sull’attività di gestione e manutenzione, comprensiva di monitoraggio e controllo” gli elementi di apprezzamento saranno: “Proposte migliorative sull’attività gestionale e manutentiva presentate dai concorrenti apprezzabili, oltre che dal piano di manutenzione, anche dalla qualità e funzionalità dei sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti, dal Sistema Informativo nonché dalle modalità di organizzazione del servizio di pronto intervento”. Mentre al Capitolato Speciale d’Appalto, Art. 24, è indicato: “In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie (programmate e preventive) e straordinarie (conservative e riparative) che le Ditte concorrenti s’impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nell’artt. 2, 5 e 9 del presente capitolato, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti per tutta la durata dell’appalto ed i relativi cronoprogrammi. Tali disciplinari manutentivi dovranno essere redatti ad integrazione e completamento delle indicazioni minimali fornite dall'Amministrazione Comunale nel presente Capitolato e nei suoi allegati con particolare riferimento alle migliorie proposte rispetto a quanto indicato nell’Allegato B ‘Specifica e periodicità degli interventi manutentivi’.”
A tal proposito si chiede di confermare che i concorrenti dovranno attenersi alla richiesta specifica del Disciplinare di Gara e che gli stessi dovranno presentare, in sede di gara, il Piano di Manutenzione migliorato “rispetto a quanto indicato nell’Allegato B ‘Specifica e periodicità degli interventi manutentivi’.” e non dovranno presentare i “disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti per tutta la durata dell’appalto ed i relativi cronoprogrammi”, i quali saranno redatti in seguito all’aggiudicazione.
Con riferimento al primo quesito relativo ai criteri tecnici discrezionali C1, C2, C3 e C4 di cui all’art. 15 del disciplinare di gara, si precisa che tutti gli elaborati elencati sotto le lettere a.a, a.b, a.c, a.d, a.e, a.f. e a.g sono funzionali ed utili per l’apprezzamento di tutti i criteri tecnici discrezionali ivi compreso pertanto il criterio C4 che potrà avere compiuta narrazione già nei documenti a.a. e a.b. nonché negli ulteriori documenti previsti, in base all’offerta che il concorrente intende presentare. La relazione di cui al punto a.h (comprensivo della tabella riepilogativa) è invece specificatamente prevista per il solo criterio tecnico discrezionale C4; pertanto non vi è alcun refuso nella stesura del disciplinare.
Risposta quesito 2:
Il sistema Fidia, attualmente in uso presso l’Amministrazione comunale per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, utilizza attualmente il database Oracle 10.2 con previsione di migrazione alla versione 11 da realizzarsi a cura del Comune. A tal proposito vedasi anche la risposta al sub-chiarimento 7 all’interno del chiarimento 8 pubblicato in data 28/07/2022.
Risposta quesito 3:
Il sistema di gestione informatizzata “InfoFACILITY”, sviluppato dalla società IB srl, è il software utilizzato dall’attuale gestore del Servizio Energia per la gestione del sistema informativo del Servizio Energia, che avviene con la disponibilità di 5 licenze d’uso full. Al termine del contratto in corso l’appaltatore cederà gratuitamente al Comune le licenze d’uso che saranno quindi nella disponibilità del nuovo gestore. Per l’utilizzo sarà comunque necessario riconoscere alla società fornitrice del software un canone annuo per la manutenzione e gli aggiornamenti che nel 2015 era stato quantificato in € 1.944,00 annui.
Risposta quesito 4:
Si conferma che il costo dell’energia elettrica di alimentazione delle pompe di calore eventualmente proposte sarà riconosciuto alla stazione appaltante sulla base dei consumi energetici rilevati dai contatori a defalco che dovranno essere appositamente installati dal concorrente. Si evidenzia, per maggiore chiarezza, che i contatori a defalco richiesti all’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, punto j), non riguardano solamente i nuovi impianti eventualmente proposti dai concorrenti ma anche quelli esistenti, con il solo fine di monitorarne i consumi energetici. I consumi elettrici delle eventuali pompe di calore proposte saranno valorizzati dall’Amministrazione su base mensile al prezzo della fornitura energetica relativa allo specifico edificio nel mese di riferimento. Attualmente l’energia elettrica è fornita mediante convenzione Consip. In alternativa, è facoltà del concorrente proporre l’installazione e l’intestazione a proprio carico di un nuovo POD dedicato alla pompa di calore, sostenendone ogni relativo costo e onere. Nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico, la quota di energia autoconsumata dall’edificio dovrà essere dettagliatamente calcolata dall’Appaltatore mediante sistemi di monitoraggio e la stessa verrà decurtata, in quota parte rispetto ai totali consumi dell’edificio, dal consumo della pompa di calore come rilevato dal contatore ai fini della valorizzazione del corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante. L’eventuale quota di energia non autoconsumata e ceduta alla rete rimane nella disponibilità della Stazione Appaltante e nulla sarà riconosciuto all’appaltatore.
Risposta quesito 5a:
Si conferma, Come si evince anche dal mod. 7, l’offerta tecnica per l’apprezzamento dei criteri tecnici discrezionali (c1, c2, c3 e c4) deve essere presentata attraverso la redazione da parte del concorrente degli elaborati indicati ai punti a.a, a.b, a.c, a.d, a.e, a.f del disciplinare di gara, relativi anche al criterio C4 laddove utili e funzionali alla presentazione dell’offerta da parte del concorrente.Per il solo criterio C4 è altresì prevista la redazione anche del progetto e della tabella di cui al punto a.h dell’art. 15 del suddetto disciplinare di gara.
Dovrà essere redatto un elaborato per ognuno dei punti elencati a.a, a.b. a.c, a.d., a.e., a.f., a.g. e a.h. Gli elementi di apprezzamento di cui alla tabella 8 dovranno essere ricavati dagli elaborati sopra elencati che dovranno consentire di individuare per ogni criterio gli specifici elementi di valutazione proposti nel progetto-offerta.
Risposta quesito 5b:
Nella previsione che i lavori riportati nel progetto-offerta siano "valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi anche con riferimento ai possibili passaggi di Classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente" si precisa che il termine "costi" non si riferisce al mero valore economico dell'investimento, ma al complesso degli oneri derivanti dall'intervento, quali, a titolo esemplificativo: l'utilizzo di spazi o la limitazione alla fruizione degli stessi, anche in modo temporaneo o per determinate attività, la complessità tecnologica e quindi la necessità di specifici contratti gestionali, la necessità di particolari interventi manutentivi o gestionali. Non va pertanto inserito nella relazione tecnica di cui al punto “a.c.” dell'art. 15 del disciplinare di gara il valore economico dell'investimento, che viene valutato in un altro momento. La relazione tecnica di cui all’Art. 15, punto “a.c” del Disciplinare di Gara ha lo scopo di presentare alla Stazione Appaltante gli interventi proposti agli edifici/impianti. Dato che tale relazione, come già indicato con dettaglio in risposta al Quesito 4 pubblicato in data 15/7/2022 non dovrà contenere elementi numerici relativi al risparmio energetico ottenibile, si richiede la presentazione degli interventi valutati singolarmente, avendo comunque cura di non fare alcun riferimento né all’importo del canone offerto, né agli investimenti da ammortizzare, né all’entità dei risparmi energetici attesi. Il risparmio energetico dell’intervento complessivo sarà invece oggetto della relazione asseverata di cui all’Art. 16 punto f) del Disciplinare di Gara.
Risposta quesito 6:
L’art. 25 del disciplinare di gara riprende il titolo dell’art. 25 del Bando Tipo dei servizi elaborato da ANAC (“Art. 25. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”), ma, come si evince anche dagli importi indicati all’art. 3 del disciplinare di gara e relativi all’incidenza del costo della manodopera sull’importo posto a base di gara, l’appalto NON è ad alta intensità di manodopera e non opera pertanto la suddetta clausola sociale.
Risposta quesito 7:
Si conferma che le schede di dettaglio dovranno essere contenute nel documento “a.c) Relazione tecnica descrittiva dei lavori riportati nel progetto offerta”, con le precisazioni già fornite nella risposta al Chiarimento n.4 pubblicata in data 15/07/2022 circa il risparmio energetico conseguibile da non evidenziare in dette schede.
Risposta quesito 8:
Come indicato all’Art. 15 del Disciplinare, per il criterio C4 in sede di gara i concorrenti dovranno presentare quanto richiesto al punto a.h) dello stesso Art. 15. L’Art. 24 del Capitolato, nel riprendere comunque quanto richiesto dal Disciplinare, specifica maggiormente la richiesta della Stazione Appaltante evidenziando come l’offerta debba prevedere un miglioramento delle attività rispetto a quanto già indicato come livello minimo nell’Allegato B, con particolare riferimento alla periodicità degli interventi. In ogni caso, il livello di approfondimento e dettaglio della relazione di cui al punto a.h) rimane a discrezione del Concorrente. Si precisa che non è necessario presentare un “disciplinare” inteso come “libretto di uso e manutenzione” degli impianti, bensì quanto ritenuto necessario a soddisfare il requisito a comprova della qualità e dell’affidabilità delle prestazioni proposte
- E’ corretto ipotizzare, coerentemente con quanto indicato nell’art. 32 del CSA e nella delibera 374/22 dell’Arera, che l’indice sarà aggiornato annualmente sulle variazioni percentuali mensili del prezzo unitario e tale variazione sia pesata con il reale impegno del gas utilizzato nel mese di riferimento;
- Così come richiesto nel chiarimento 3 del 28/07/2022, si conferma la necessità di utilizzare, quale prezzo unitario di riferimento, il quinto scaglione (5.000-80.000 mc) delle “Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela”, pubblicato dall’ARERA, relativo all’ambito territoriale Toscana, in quanto risulta maggiormente in linea con le utenze interessate all’appalto e, inoltre, tale scaglione non è influenzato dalle manovre di compensazione per le utenze domestiche
Il corrispettivo a compenso degli oneri per l'approvvigionamento e la fornitura del combustibile (metano), sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale intervenuta in ciascun mese del periodo di riferimento (mese n e mese n-1), ponderata per i consumi del relativo mese di riferimento, del “prezzo unitario del gas naturale” definito dalle seguenti componenti:
- Materia prima energia: media aritmetica del prezzo del PSV day ahead rilevato da ICIS nella sezione PSV Price Assessment dell’edizione di ICIS European Spot Gas Markets immediatamente precedente il giorno di riferimento in ciascun giorno del mese di riferimento n:
- se il giorno di riferimento è un giorno lavorativo, la quotazione PSV è pari alla media delle quotazioni bid e offer del “Day Ahead”;
- se il giorno di riferimento è un giorno festivo, la quotazione PSV è pari alla media delle quotazioni bid e offer del “Weekend”;
- Oneri di commercializzazione: importo fisso per tutta la durata dell’appalto, pari al valore delle componenti CCR e QVD (fissa e variabile) definite da ARERA per il mercato tutelato periodo di riferimento della base di gara (I trimestre 2022, per un valore pari a 0,0500 €/Smc);
- Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura come definita da ARERA con Delibera 570/2019/R/gas (RTDG) e successive modifiche e integrazioni e in vigore per il mese di riferimento n;
- La componente di trasporto QTt di cui all’art. 8.1 della Delibera ARG/gas 64/09 TIVG e s.m.i. in vigore per il mese di riferimento n;
- Imposte e addizionali regionali, come previste dalla normativa vigente per usi civili (al netto dell’IVA).
- L’ambito territoriale di riferimento è quello in cui ricade la Regione Toscana (ambito centrale);
- Per le grandezze espresse in €/Smc, in caso di scaglioni, si considerano gli scaglioni fino alla quantità di consumo pari a 8.000 Smc/anno;
- Per le grandezze espresse in €/anno si utilizza il valore che risulta dividendo il valore della quota fissa (€/anno) per 8.000 Smc/anno;
- Tutte le utenze si considerano indirette;
- Si considera un potere calorifico standard di 0,03852 GJ/Smc;
- La Quota fissa (€/anno) relativa alla portata del contatore si utilizza il gruppo di misura con classe da G10 a G40.
Nel caso in cui venissero introdotti provvedimenti legislativi per fissare un tetto massimo al prezzo del gas (price cap) e questi non fossero già riflessi all'interno della formula di indicizzazione, la stessa sarà adeguata di conseguenza in modo da recepire l'effetto di tali provvedimenti, ove applicabili.
Con avviso di gara n. 3 è stata resa nota la pubblicazione del capitolato speciale d’appalto rettificato, approvato con DD 2114 del 05/09/2022. Con la stessa DD 2114/22 si è ritenuto prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte, per le motivazioni in essa riportate.
- quanto espresso dall’art.59 della Legge del 4 Agosto 2017, n.124 “legge Concorrenza” (e s.m.i.) che identifica la cessazione del regime di tutela del settore del gas a partire dal 1/1/2023 e quindi la conseguente scomparsa del riferimento di prezzo unitario ARERA,
- quanto riportato nel DCO 105/2022/R/Gas pubblicato sul sito dell’ARERA, che identifica le azioni indicate dall’Autorità per contenere le perdite economiche legate al divario tra indici del mercato tutelato (ARERA) ed effettivi costi di mercato,
Si conferma che l’indice di riferimento per l’adeguamento dei prezzi sarà quello indicato trimestralmente da ARERA per le utenze con consumo inferiori a 1.400 Smc/anno. Nel caso in cui ARERA non dovesse più pubblicare detto indice, si farà comunque riferimento, per la componente materia prima, all’andamento dell’indice PFORt (delibera AEEGSI 196/13 e s.m.i.), pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC (over the counter) relative al trimestre del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre di riferimento, troncata alla quinta cifra decimale. Le altre componenti tariffarie saranno quelle definite da ARERA per utenze con consumo fino a 1.400 Smc/anno valide per il mercato libero, in coerenza con l’indice di riferimento di partenza. Resta inteso che eventuali componenti tariffarie introdotte o abrogate da ARERA, così come eventuali variazioni alle componenti fiscali, saranno considerate, per il periodo di validità o abrogazione, nel calcolo della revisione dei prezzi.
A seguito delle modifiche al capitolato speciale d’appalto, introdotte con DD 2114 del 5/9/2022, per la risposta al chiarimento si rinvia alla risposta fornita al chiarimento 15 in data odierna.
Vista la continua instabilità dl mercato energetico di questo ultimo periodo che provoca oscillazioni mensili superiori anche del 30%, al fine di garantire una offerta equa, si ritiene doveroso utilizzare come prezzo iniziale di riferimento (Po) per l’aggiornamento del canone, il primo trimestre 2022 ovvero lo stesso periodo utilizzato dalla Vs. Amministrazione per la determinazione del Pgas posto a base di gara pari a 119,21 c€/Smc Iva esclusa (Art.6 C.S.A).
In considerazione del fatto che i prezzi del gas continuano ad avere un andamento molto variabile e che, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare e come indicato nel modello 8 allegato j al Disciplinare, il valore del canone complessivo offerto (senza oneri della sicurezza e comprensivo della quota ammortamento) non deve essere superiore all’importo del canone annuo complessivo posto a base d’asta (Euro 1.928.000,00 + IVA), si comunica che con DD n. 1744/2022 sono state approvate le modifiche al capitolato e al disciplinare di gara, per cui il nuovo indice di riferimento per l’aggiornamento del canone è il valore del prezzo definito da ARERA per le utenze con consumo inferiori a 1.400 Smc/anno valido per il 1° trimestre 2022 al netto dell’IVA (pari a Eurocent 130,78/Smc). Pertanto, le offerte economiche dei concorrenti dovranno considerare questo fattore e che in sede di stipula del contratto e poi annualmente nel corso della gestione, il prezzo unitario offerto verrà indicizzato nelle modalità indicate all’art. 32 del Capitolato prendendo come riferimento iniziale detto valore.
Con avviso di gara n. 1 è stata resa nota la pubblicazione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara rettificati.
A seguito delle modifiche al capitolato speciale d’appalto, introdotte con DD 2114 del 5/9/2022, per la risposta al chiarimento si rinvia alla risposta fornita al chiarimento 15 in data odierna.
- Chiarimento 1
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 31 “Composizione del canone annuo per la remunerazione del servizio e interventi a misura”, si chiede di confermare che:
- Nella formula di calcolo del canone annuale CA = CAgas + CAee + Camm + OS + CMT, per “quota annua a compenso del Servizio Energia” si intenda la somma delle due componenti CAgas + CAee
- Nella formula di calcolo del fattore di decurtazione Dg vi sia un refuso e che, affinché tale componente sia correttamente espressa in euro, la formula corretta sia Dg = Pgas * GGg * hg * Vd,g
- Chiarimento 2
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 32 “Aggiornamento del canone annuo”, si chiede di confermare che il corrispettivo Pee sia aggiornato annualmente solo sulla base della variazione percentuale dell’indice manutentivo, non essendo prevista la quota di approvvigionamento e fornitura di energia elettrica, in quanto in capo all’Ente.
Essendo il canone per il Servizio Energia determinato sulla base dei prezzi unitari Pgas e Pee, inclusivi sia della quota di approvvigionamento e fornitura del combustibile (metano), sia della quota di gestione, esercizio e manutenzione, si chiede di esplicitare la formula con la quale l’aggiornamento dei due corrispettivi, descritto nell’articolo, esegua la rideterminazione dei prezzi unitari (come indicato anche al termine dell’articolo).
In particolare, si chiede di confermare che l’aggiornamento dei prezzi unitari avvenga con le seguenti formule.
Pgast = Pgast-1 * (kgas * Igas + kman,gas * Iman)
dove:
- Pgast = Prezzo Unitario per il Servizio (impianti termici a metano) in vigore nell’anno gestionale t
- Pgast-1 = Prezzo Unitario per il Servizio (impianti termici a metano) in vigore nell’anno gestionale t-1
- kgas = quota % di aggiornamento rappresentante la componente approvvigionamento e fornitura del combustibile (metano)
- Igas= indice di aggiornamento del corrispettivo a copertura degli oneri di aggiornamento e fornitura del combustibile (metano)
- Kman,gas = quota % di aggiornamento rappresentante la componente di gestione, esercizio e manutenzione (impianti alimentati a metano)
- Iman= indice di aggiornamento del corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, di esercizio e di manutenzione
Peet = Peet-1 * Iman
dove:
- Peet = Prezzo Unitario per il Servizio (impianti termici ad energia elettrica) in vigore nell’anno gestionale t
- Peet-1 = Prezzo Unitario per il Servizio (impianti termici ad energia elettrica) in vigore nell’anno gestionale t-1
- Iman= indice di aggiornamento del corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, di esercizio e di manutenzione
e di esplicitare i valori percentuali kgas , kman,gas
- Chiarimento 3
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 32 “Aggiornamento del canone annuo”, si evidenzia che il prezzo unitario del gas naturale, definito dall’ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 Sm3/anno e pubblicato dalla stessa su base trimestrale, mostra una significativa decorrelazione rispetto ai reali costi di approvvigionamento per le utenze oggetto della gara sul mercato libero , in particolare in forza delle misure di compensazione attuate dal Governo per il contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi sulla famiglia tipo. Il riferimento a consumi inferiori a 1.400 Sm3/anno non rispecchia l’effettiva tipologia di utenza oggetto della gara per le quali si determina un consumo medio superiore a 8.000 Sm3/anno.
Si suggerisce pertanto di considerare quale prezzo unitario di riferimento il prezzo “Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela”, pubblicato trimestralmente dall’ARERA, relativo all’ambito territoriale associato alle utenze oggetto della gara e al quinto scaglione di consumo, incluse le imposte relative agli usi applicabili ai consumi degli impianti definiti nella gara in oggetto, IVA esclusa.
- Chiarimento 4
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 34 “Modalità di pagamento”, si chiede di confermare che:
- al termine del primo anno gestionale sarà effettuato il conguaglio del canone annuale così come previsto all’art. 32 “Aggiornamento del canone annuo”, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi unitari Pgas e Pee sugli indici di aggiornamento associati al primo anno gestionale;
- a seguito del cambio di riferimento del prezzo unitario del gas naturale al primo trimestre 2022, per il primo anno gestionale si applicherà la revisione al Pgas offerto in sede di gara per il periodo intercorrente dal primo trimestre 2022 alla data di Avvio del Servizio.
- Chiarimento 5
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 2 “Finalità e oggetto dell’appalto” lettera (j) , si chiede di confermare se la fornitura e posa in opera dei contatori (categoria MID) a defalco sulle linee di alimentazione degli impianti termici alimentati ad energia elettrica per il monitoraggio e la contabilizzazione dell’energia imputabile a questa tipologia di impianto di climatizzazione sia da prevedere solo per gli impianti di nuova installazione.
- Chiarimento 6
Posto che l’offerta economica e quantitativa relativa all’appalto prevede l’indicazione del “consumo di metano atteso”, dunque già comprensivo dei vantaggi derivanti dall’efficientamento degli impianti, si chiede di confermare che sino al termine dei relativi lavori e per il periodo intercorrente sino al loro completamento, il canone per la fornitura del combustibile sarà calcolato sui consumi effettivi e non sui consumi attesi a seguito di efficientamento.
- Chiarimento 7
Con riferimento alla documentazione di gara “Capitolato speciale d’appalto” (Progetto: Gestione del “Servizio Energia” e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico degli impianti) art. 2 “Finalità e oggetto dell’appalto” lettere (h, e), si chiede di confermare se il sistema FIDIA può essere interfacciato tramite interfaccia API REST.
Si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti n. 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Ci riserviamo di rispondere successivamente al quesito n. 3 nei tempi previsti dal disciplinare di gara.
- Risposta Chiarimento 1:
- Si conferma che la quota annua a compenso del Servizio Energia” è la somma delle due componenti CAgas + CAee
- Si conferma il refuso presente nella formula e pertanto la formula corretta per la determinazione del fattore di decurtazione Dg, indicata all’art. 31, deve intendersi Dg = Pgas * GGg * hg * Vd,g
- Si conferma che il corrispettivo Pee sarà aggiornato annualmente solo sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT di riferimento.
- Si conferma che l’aggiornamento dei prezzi unitari avverrà con le metodologie di cui all’art 32 del capitolato, richiamate nel chiarimento formulato.
- I valori percentuali per il calcolo dell’aggiornamento del Pgas dipendono dall’effettivo peso delle componenti di fornitura combustibile e di gestione, esercizio e manutenzione offerte dal concorrente in sede di gara.
- Si conferma quanto richiesto nel quesito.
- L’installazione di specifici contatori MID dovrà avvenire su tutti gli impianti termici alimentati a energia elettrica in gestione dell’appaltatore, come previsto alla lett. J dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
- Il canone per la fornitura del combustibile sarà comunque quello offerto in sede di gara, anche nella fase di esecuzione dei lavori, in quanto sarà l’attività di progettazione e di esecuzione degli interventi a cura dell’appaltatore che detterà le tempistiche per raggiungere il risparmio energetico atteso. Sarà onere dell’appaltatore considerare tale aspetto in fase di redazione del Piano Economico Finanziario a corredo dell’offerta economica.
- Non sono al momento presenti API per questo tipo di integrazione e quindi nemmeno API REST. Il sistema FIDIA utilizza attualmente il database Oracle 10.2 con previsione di migrazione alla versione 11. Sarà a carico dell'aggiudicatario curare che il sistema informativo fornito si interfacci con FIDIA, previ accordi con il Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato e mediante accesso al Database.