Gara #44
Appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo dell’edificio esistente del Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci - 2° LottoInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03036170482 | C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNCC.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Poli | Luca | Seggio di Gara |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
In estrema sintesi:
- il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione;
- non vi è rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo, ma la circostanza viene autocertificata dal concorrente nel modello 3, come da apposita dichiarazione ivi prevista;
- poiché il sopralluogo completo deve essere eseguito anche in locali non aperti al pubblico occorre richiedere entro il 09/07/2019 alle ore 21:45, l’autorizzazione ad accedere a tali locali, da esibire al momento del sopralluogo insieme ad un documento che attesti l’identità della persona autorizzata.;
- la mancata richiesta di autorizzazione ad accedere ai locali non aperti al pubblico comporta l’esclusione dalla gara poiché il concorrente non ha potuto svolgere un sopralluogo completo.
Nel presente appalto, le lavorazioni delle Categorie OG1, OS6 e OS28 sono, in relazione alla classificazione delle stesse ed all’importo, interamente subappaltabili, a condizione che i requisiti delle categorie subappaltate siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
In considerazione della percentuale massima di subappalto ammessa (50%) conseguente alla data di pubblicazione del bando (successiva al DL 32/2019 e precedente alla sua conversione in legge) l’impresa che partecipa singolarmente può affidare in subappalto per intero le lavorazioni di tutte e tre le suddette categorie a condizione che sia qualificata per la categoria OS30 in classifica almeno pari alla III con conseguente necessità del possesso della certificazione di qualità ISO 9000.
Si ricorda comunque che le lavorazioni della categoria OS6, non a qualificazione obbligatoria, possono essere assunte ed eseguite, senza necessità di utilizzo del subappalto, anche dall’impresa priva della qualificazione in tale categoria, ma qualificata anche per l’importo della categoria OS6, nella categoria prevalente
Nel disciplinare di gara le norme sulla qualificazione sono indicate all’art. 13.
Quanto al sopralluogo, è sufficiente che esso sia compiuto da persona incaricata dal concorrente, come da dichiarazione prevista al punto 14 del modello 3, per cui, in caso di raggruppamento, una persona può effettuare il sopralluogo su incarico di tutti i componenti del raggruppamento ed è quindi sufficiente che l’impresa mandataria chieda l’autorizzazione ad accedere ai luoghi per l’incaricato che eseguirà il sopralluogo per tutti i concorrenti raggruppati, i quali potranno poi rendere la dovuta dichiarazione nel modello 3.
Per quanto riguarda invece l'equipollenza della categoria OG11 con la categoria OS30, la stessa è già richiamata nel disciplinare di gara, all'art. 13.2, pag. 9, dove è indicato che:
"Si ricorda che, ai sensi dell’art. 79, comma 16, secondo periodo, del DPR 207/2010 e ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM 248 del 10/11/2016, l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS28 e/o OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta."
Il disciplinare di gara non pone il divieto che una stessa persona effettui il sopralluogo per più di un concorrente.
E' pertanto possibile che più imprese incarichino per il sopralluogo lo stesso dipendente di una agenzia al quale forniranno l'autorizzazione ad accedere al luogo dell'intervento ricevuta via pec.
E' consigliabile, al fine di chiarire i rapporti e non indurre in equivoci, che nella richiesta di autorizzazione al sopralluogo sia specificato che la persona da autorizzare è dipendente dell'agenzia incaricata dal concorrente per eseguire il sopralluogo.
L'agenzia incaricata è comunque il tramite per effettuare il sopralluogo, ma l'iniziativa deve partire dal concorrente, per cui, ai fini dell'ammissione alla gara, è sempre necessario che il concorrente chieda nei termini l'autorizzazione ad accedere al luogo di intervento, delegando il dipendente dell'agenzia, e dichiari nel modello 3 che ha fatto eseguire il sopralluogo da persona incaricata, come da dichiarazione predisposta.
Il disciplinare di gara, all'art. 13, comma 13.2, prevede che
Le lavorazioni della categoria OS6, non a qualificazione obbligatoria, sono assumibili ed eseguibili dall’operatore economico privo della relativa qualificazione a condizione che sia qualificato nella categoria prevalente anche per l’importo delle opere della Categoria OS6.
L'impresa priva della qualificazione in categoria OS6 può quindi eseguire le relative lavorazioni, ma per partecipare alla gara deve qualificarsi nella categoria prevalente OS30 (non nella OG1) sommando ai requisiti che le sono necessari in tale categoria anche quelli richiesti per la categoria OS6.
Vige l'equipollenza della qualificazione in categoria OG11 con quella nelle categorie OS28 e OS30.