Inviato esito

Gara #630

Affidamento dell’appalto dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole.
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Informazioni appalto

14/05/2021
Aperta
Servizi tecnici
€ 157.086,72
Del reno Gerarda
Lavori Pubblici e Mobilità

Categorie merceologiche

713225 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

Lotti

Inviato esito
1
87000135D8
C31B21000190009
Qualità prezzo
Affidamento dell’appalto dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole.
Affidamento dell’appalto dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole (progettazione definitiva e, in opzione, progettazione esecutiva e direzione lavori)
€ 157.086,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 101.383,77
2394 23/09/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03419611201 MATE SOC. COOP.VA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

DCC. n. 70
13/09/2018
Cognome Nome Ruolo
Poli Luca Seggio di Gara

Commissione valutatrice

1740
07/07/2021
Cognome Nome Ruolo
Bracciotti Pamela Presidente
Procopio Francesco Commissario
Sanzo Francesco Commissario

Scadenze

01/06/2021 21:45
14/06/2021 13:00
15/06/2021 09:30

Avvisi

Allegati

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Chiarimenti

17/05/2021 09:44
Quesito #1

si richiede gentilmente se sia dimostrabile il possesso dei requisiti richiesti in IB.08 con servizi in categoria IA.03.
 
18/05/2021 10:22
Risposta
i requisiti richiesti in IB.08 non sono sostituibili con altri servizi 
26/05/2021 10:22
Quesito #3
A pag.48 del disciplinare di gara è scritto:
“C1b) Elaborati grafici per massimo 4 facciate formato A4 o A3 illustrativi degli interventi citati nella relazione compresa nell’offerta tecnica per il corrispondente criterio.”
Si chiede se si possano presentare 4 facciate A3 per ogni singolo servizio o se debbano essere rappresentati tutti e tre i servizi nel limite di 4 facciate A3.

Allo stesso modo nella stessa pagina del disciplinare è scritto:
“La relazione deve constare al massimo di 6 facciate formato A4, carattere Arial 10, spaziatura normale, interlinea 1,5, paragrafi giustificati, margini superiori 2,5 cm e inferiori 2 cm, sinistro e destro 3 cm.”
Si chiede se le 6 facciate formato A4 siano il limite massimo per la descrizione di tutti e tre i servizi o di ogni singolo servizio.
26/05/2021 11:36
Risposta

Nel disciplinare di gara, alle pagine 47 e 48, punti C1a) e C1b), è descritta la documentazione da presentare per il criterio di valutazione C1 e la sua consistenza massima.

Sia la relazione che gli elaborati si riferiscono ad un massimo di tre interventi, quindi la loro consistenza massima è riferita al complesso degli interventi illustrati.

01/06/2021 11:13
Quesito #4
il layout fornito ha un interlinea 1,0 mentre nel disciplinare è richiesta un’interlinea 1,5. Si chiede quale dei due riferimenti è da utilizzare.
 
01/06/2021 11:38
Risposta
I riferimenti da utilizzare per la presentazione dell’offerta tecnica sono quelli indicati nel disciplinare di gara. In ogni modo il modello 7, negli spazi compresi fra le diciture “------inizio relazione ------” e “------fine relazione ------”  ci risulta avere impostata l’interlinea 1,5. Per facilitare la verifica del rispetto dei limiti lunghezza imposti si consiglia di anteporre una interruzione di pagina all’inizio della relazione.
01/06/2021 17:17
Quesito #5
con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 
 – Si chiede conferma che la “progettazione definitiva degli impianti di pubblica illuminazione”, di cui a p. 8 del capitolato, si riferisce alle tre sole opere puntuali computate nel Calcolo Sommario della Spesa di PFTE, vale a dire due “sistemi di illuminazione per passaggio ciclopedonale” ed un  “sistema di illuminazione per passaggio ciclopedonale con impianto semaforico” per l’importo lavori complessivo di 23950 euro, sulla base del quale è stato calcolato il corrispettivo relativo alla categoria IB.08.
 – Si chiede conferma che, in caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione (Modello 2 fornito dalla stazione Appaltante) possa essere unica, compilata con i dati di tutti i membri del raggruppamento e firmata digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti
 – Ai fini della presentazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 f) e 7.3 g) del Disciplinare (Servizi generali e di punta), si chiede quale sia il documento da utilizzare per presentare i requisiti richiesti con riferimento alle categorie V.02, S.04 e IB.08  considerando che nel DGUE è inibita la compilazione delle sezioni A,B,C e D della parte IV.


 
04/06/2021 09:52
Risposta
Domanda 1
Si conferma che il progetto di fattibilità tecnico economico prevede tale importo per gli impianti
Domanda 2 
Si, la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello 2 messo a disposizione dei concorrenti, può essere unica e redatta congiuntamente per ogni caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, e quindi anche nel caso di raggruppamento costituendo. Il modello 2 riporta infatti la dicitura:
“N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più concorrenti riprodurre le sezioni 1, 2, 3 e, eventualmente, 4 per ogni concorrente - per ogni concorrente vanno presentate la dichiarazione sostitutiva di certificazioni come da modello 3 e il DGUE”
Il disciplinare prevede fra l’altro che la domanda sia firmata “nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio”
Ovviamente la domanda va, come ipotizzato nel quesito, compilata con i dati di tutti i membri del raggruppamento e firmata digitalmente dai rispettivi Legali Rappresentanti.
Fermo restando che la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi, la presentazione congiunta, per quanto non obbligatoria, è consigliabile al fine di evitare il rischio di includere, nelle domande presentate disgiuntamente, dichiarazioni difformi fra i vari componenti del raggruppamento.
Domanda 3 
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 7.3 lett. f) e g) non è necessario presentare alcun documento fra la documentazione amministrativa di gara.
Al fine di semplificare quanto più possibile la partecipazione alla gara, la stazione appaltante, secondo la possibilità ammessa dalla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174, ha richiesto solo la compilazione della sezione “α” della parte IV del DGUE.
Nel disciplinare di gara, art. 15, comma 15.2, pag. 35, dove si tratta della presentazione del DGUE, è infatti previsto che:
“Parte IV – Criteri di selezione.
Per l’ammissione alla gara è sufficiente rispondere “si” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.
A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l’ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta. Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).
Le imprese ausiliarie [omissis ].
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 bis del Codice, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 7, comma 7.2, lett. e), il concorrente che non sia in possesso della copertura assicurativa per l’importo richiesto nel presente disciplinare può rendere la dichiarazione sul possesso del requisito allegando, a pena di esclusione, l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello richiesto per la partecipazione, in caso di aggiudicazione, come richiesto al 31 bis del comma 15.3.2.”
Come previsto all’art. 23 del disciplinare di gara, prima di procedere all’aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà al concorrente nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare i documenti che consentano la verifica del possesso dei requisiti di selezione.
E’ comunque facoltà del concorrente allegare al DGUE o comunque alla documentazione amministrativa di gara i documenti previsti dal disciplinare per la dimostrazione del possesso dei requisiti.
Pure se il quesito riguarda i requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 7.3 dell’art. 7 del disciplinare di gara, si ricorda che, stante la natura di alcuni dati e documenti afferenti gli altri requisiti dell’art. 7 (ad esempio estremi dell’iscrizione alla CCIAA ove necessaria o composizione del gruppo di lavoro), gli stessi vengono richiesti in altra documentazione oltre che nel DGUE e che, soprattutto, ai punti 31 e 31bis del comma 15.3.2 dell’art. 15, il disciplinare di gara richiede la presentazione dei documenti idonei alla dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 7, comma 7.2, lett e) (copertura assicurativa contro i rischi professionali).
 
01/06/2021 18:41
Quesito #6
in riferimento al p.to C1) del bando sono a richiedere quanto segue:
1) I servizi di progettazione svolti dal concorrente devono essere riferiti necessariamente a realizzazioni di piste ciclabili o possono essere relativi anche ad altre opere infrastrutturali di strade?
2) i servizi che attestano la qualità dell’offerta devono essere servizi di cui è avvenuta l’approvazione della progettazione o possono essere servizi conclusi ma in attesa di approvazione della stessa?

Relativamente all’oggetto della progettazione nell’elaborato 02_ST_L001_11_4900 viene indicata una diramazione della pista che si dirige a Nord, verso Vaiano e Vernio, mentre nell’accordo di collaborazione tra enti il tracciato del Tratto 2 (oggetto dell’incarico), nell’elaborato grafico presente, non contiene tale tratto. Confermate che il tracciato oggetto della progettazione è quello presente nell’ultimo atto citato, quindi quello dell’accordo di collaborazione tra enti non contenente il tratto di pista che va verso nord?

 
 
04/06/2021 09:59
Risposta
Domanda 1
Fra la documentazione richiesta per la valutazione dell’offerta tecnica secondo il criterio C1, è prevista:
“Relazione che illustri al massimo tre servizi di progettazione svolti dal concorrente relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle linee guida n. 1 ANAC e dal DM tariffe.”
In linea di principio la linea guida n. 1 dell’ANAC, al citato paragrafo V, invita a non utilizzare interpretazioni eccessivamente formali nella comparazione delle classificazioni delle opere della stessa categoria.
Non esiste quindi preclusione assoluta affinché il concorrente presenti per la valutazione servizi di progettazione di strade, salva l’opportunità, che rimane nella facoltà e a discrezione del concorrente, di individuare i servizi che gli possono consentire di ottenere il maggior punteggio secondo i criteri motivazionali per l’assegnazione dello stesso riportati all’art. 18, comma 18.1 del disciplinare di gara.
Domanda 2 
A differenza di quanto previsto per i servizi atti a dimostrare i requisiti di selezione dei concorrenti di cui all’art. 7, per la diversa funzione cui assolvono, non è necessario che i servizi di progettazione svolti dai concorrenti e dagli stessi presentati per la valutazione dell’offerta tecnica, seppur conclusi, siano anche già approvati.
Domanda 3
Il bando di gara per l’affidamento della progettazione definitiva si riferisce al “Tronco 2”
 

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