Gara #345
Affidamento dell’appalto dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi alla realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra scuola Pier CironiInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Inviato esito
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
10119920014 | SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO |
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Poli | Luca | Seggio di Gara |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Caporaso | Francesco | Presidente |
Cacciato | Antonella | Commissario |
Giraldi | Simone | Commissario |
Sanzo | Francesco | Commissario |
Fabbri | Massimo | Commissario |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
1) Può essere un dipendente di un operatore economico in RTI? Ovviamente iscritto all’Albo.
2) Può essere semplicemente indicato o deve anche firmare dei documenti?
3) In caso affermativo, quali?
4) In caso affermativo, può firmarli “normalmente” (con timbro o senza) oppure è necessaria la firma digitale?
“Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016 il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.”
Ai sensi di quanto previsto al paragrafo b) il giovane professionista può pertanto essere un dipendente di un componente il raggruppamento.
In tale ipotesi non è tenuto a firmare documenti poiché tutta la documentazione viene firmata dai soggetti aventi i poteri di rappresentare i concorrenti.
Diversamente, se partecipasse anche come componente del raggruppamento in quanto professionista singolo o associato, assumendo la qualifica di concorrente o dovesse rappresentare un concorrente, dovrebbe firmare, in quanto tale, la documentazione amministrativa e le offerte con firma digitale.
I requisiti di una categoria d’opera (a titolo di esempio Impianti IA.02) devono essere posseduti della stessa “persona fisica” facente parte dell’operatore economico oppure è sufficiente che siano soddisfatti dall’operatore economico? Cioè, in caso di studio associato che partecipa insieme ad altre figure in RTP, il requisito della singola categoria può essere soddisfatto dallo studio associato oppure è necesario che sia posseduto dal singolo socio?
qualora il concorrente, singolo o in raggruppamento, sia uno studio associato, i requisiti che esso può far valere, sono quelli derivanti dall’attività dell’associazione professionale, e quindi svolta da ognuno dei professionisti associati, che si cumulano fra loro.
Ai sensi della delibera ANAC n. 290/2020, in caso di scioglimento dell’associazione professionale i requisiti devono essere ripartiti fra i professionisti uscenti o fra i professionisti uscenti e l’associazione, qualora essa continui l’attività; trattandosi nel caso di specie di requisiti assimilabili al fatturato specifico, il professionista uscente avrebbe sottratto all’associazione i requisiti corrispondenti ai servizi per i quali ha sottoscritto gli elaborati delle attività svolte.
Il concorrente deve tenere conto della fattispecie al fine di calcolare i requisiti dei quali è in possesso.
“I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere f) e g) devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano esclusivamente progettazione preliminare, studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico economica ecc.”
I servizi di cui alle lettere f) e g) sono, appunto, quelli di cui al comma 7.3. dell’art. 7 del disciplinare.
I collaudi statici, non essendo servizi di progettazione definitiva o esecutiva, non sono idonei a dimostrare i requisiti di cui al comma 7.3. dell’art. 7.
Se si, può essere sufficiente la lettera di impegno dell’Assicurazione, o invece serve la copertura assicurativa già sottoscritta alla data della presentazione dell’offerta ?
Se l’importo di costruzione stimato è di 8.361.20,00 € perché si richiede il 10% pari a 800mila euro, se la copertura “Merloni” per importi superiori a 5.000.000,00 € prevede un massimale del 20% ?
La stessa è richiesta quale requisito di ammissione nell’esercizio della facoltà prevista all’art. 7, lett. h) del bando tipo n. 3 dell’ANAC e come tale deve essere posseduta alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
I commi 7.4 e 7.5 dell’art. 7 del disciplinare regolano il possesso della copertura assicurativa in caso di raggruppamenti o consorzi stabili.
Il massimale richiesto è quello più alto previsto dal citato bando tipo n. 3 dell’ANAC.
Si ricorda che l’aggiudicatario dovrà poi provare, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 23 del disciplinare, il possesso della polizza assicurativa di cui all’art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con dimostrazione che la stessa copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo (o esecutivo in caso di affidamento dello stesso) che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Per un excursus normativo si veda in proposito la nota illustrativa al bando tipo n. 3 dell’ANAC nel passo di seguito riportato :
“Si rammenta che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, non è più richiesta all’aggiudicatario la specifica copertura assicurativa di cui all’art. 111 del d.lgs 163/2006 e all’art. 269 del d.p.r. 207/2010 (già polizza Merloni).
Tale polizza prevedeva la copertura della responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il progettista, al momento della stipula del contratto, doveva presentare un impegno da parte di una società assicurativa a rilasciare la predetta polizza con specifico riferimento ai lavori progettati, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il citato articolo 111 indicava, inoltre, il massimale della medesima proporzionale all’importo dei lavori progettati.
Tuttavia, con l’entrata in vigore dell’art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011, è stato introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. Analogamente, l’art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all’art. 106, commi 9 e 10, la polizza di cui all’art. 24, comma 4 del Codice deve coprire “anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi” (cfr. Linee guida n. 1, par. II, punto 4).
Le stazioni appaltanti, di conseguenza, al momento della stipula del contratto, verificano che la copertura presentata dal contraente copra anche i suddetti rischi”
Vorrei inoltre sapere sempre in caso di RTP quale casella occorre contrassegnare se la (2) oppure la (5) nel mod. -2, le quali riportatano la stessa dicitura.
La delibera ANAC n. 1178/2018, insieme alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680, nella stessa richiamata, chiariscono che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti.
Tuttavia, in caso di raggruppamento, il giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione deve essere necessariamente indicato nel gruppo di lavoro, come prescritto dal DM 263/2016.
Qualora il giovane professionista faccia formalmente parte come concorrente del raggruppamento va indicato nella composizione dello stesso nel modello 2 (sezione 5) e, sempre nel modello 2, come componente del gruppo di lavoro (sezione 8)
Qualora il giovane professionista non faccia formalmente parte come concorrente del raggruppamento va indicato nel modello 2 solo come componente del gruppo di lavoro (sezione 8)
L’indicazione del giovane professionista nel DGUE è necessaria qualora sia concorrente o rivesta una carica rilevante ai fini del possesso dei requisiti generali in un concorrente. Se il giovane professionista è anche concorrente deve inoltre presentare la documentazione dovuta peri concorrenti, compreso il proprio DGUE.
Le voci 2 e 5 del modello 2 si riferiscono, rispettivamente, al raggruppamento già costituito e al raggruppamento da costituire (vedi nel modello 2 i paragrafi immediatamente precedenti a dette voci). Nel caso si contrassegni la voce 2, infatti, devono essere indicati gli estremi di costituzione del raggruppamento; nel caso si contrassegni la voce 5 si assume, di seguito, l’obbligo a costituire il raggruppamento, il tutto come richiesto nel disciplinare di gara in conformità al bando tipo n. 3 ANAC.
per il criterio C1) – Specifica professionalità
sub C1a) Relazione che illustri al massimo due interventi realizzati dal concorrente ...
Per “realizzati dal concorrente” si intende il fatto che membri del gruppo di progettazione proposto per il presente appalto siano stati membri del gruppo di progettazione dell’intervento.
sub C2a)
Portfolio relativo a progetti propri, … … , dal quale si possa evincere la concezione progettuale dei componenti del gruppo di lavoro.
Nel portfolio, per i vari progetti, deve essere fornita specifica della riconducibilità degli stessi ai componenti del gruppo di lavoro e dei tempi occorsi per la progettazione.
si chiede di specificare se, in conseguenza a quanto riportato ai punti succitati del Disciplinare, i partecipanti raggruppati e/o raggruppandi, debbano obbligatoriamente aver già operato congiuntamente in Raggruppamento per altri incarichi qualificati come “realizzati dal concorrente” come individuato al punto C1a) terzo paragrafo, ciò comportando un vincolo alla ammissibilità alla gara ovvero pregiudizio all’attribuzione del punteggio nella offerta tecnica.
Nel disciplinare, all’art. 16, al fine di indirizzare i concorrenti nella presentazione nell’ambito dell’offerta tecnica di documentazione correttamente valutabile, è stato indicato:
per il criterio C1)
Ai fini della valutazione deve essere specificato nella relazione quali progettisti del gruppo di lavoro hanno partecipato alla progettazione dell’intervento, la destinazione delle opere progettate e se l’intervento è stato effettivamente realizzato.
per il criterio C2)
Nel portfolio, per i vari progetti, deve essere fornita specifica della riconducibilità degli stessi ai componenti del gruppo di lavoro e dei tempi occorsi per la progettazione.
*****
In entrambi i casi non è strettamente necessario che coloro che hanno eseguito i progetti presentati per la valutazione coincidano esattamente con il gruppo di lavoro presentato per il presente appalto.
Spetta al concorrente individuare i progetti da sottoporre alla valutazione della commissione fra quelli che lo stesso ritiene più idonei in base ai criteri di valutazione esposti nel disciplinare di gara.
E’ evidente che, in base a quanto indicato nel disciplinare, il progetto presentato dal concorrente per il criterio C1 che non preveda quale progettista nessuno dei componenti del gruppo di lavoro perde la qualifica di “realizzato dal concorrente” e il progetto inserito nel portfolio per il criterio C2 che non sia riconducibile a nessuno dei componenti del gruppo di lavoro non è definibile un “progetto proprio”.
Il rispetto di tali condizioni non pregiudica di per sé l’ammissibilità alla gara, salvo che per l’incidenza sul punteggio ottenuto per l’offerta tecnica che potrebbe condurre al mancato raggiungimento della soglia di sbarramento prevista.
Si ritiene innanzitutto utile precisare che il criterio di valutazione cui fa riferimento il quesito, indicato al comma 18.1 dell’art. 18 del disciplinare di gara, è il C1 – SPECIFICA PROFESSIONALITA’ – e non prevede sub criteri.
I paragrafi C1a) e C1b) dell’art. 16 del disciplinare di gara, raggruppati sotto al riferimento al criterio C1, afferiscono a due parti della documentazione da presentare per la valutazione dell’offerta tecnica per il predetto criterio C1.
La frase “realizzati dal concorrente” si riferisce ai servizi di progettazione per gli interventi presentati ed il fatto che gli stessi siano stati poi effettivamente realizzati può condurre ad un maggior apprezzamento da parte della commissione.
In proposito si fa riferimento al disciplinare di gara (punto C1a) art. 16) dove si prevede che “Per “realizzati dal concorrente” si intende il fatto che membri del gruppo di progettazione proposto per il presente appalto siano stati membri del gruppo di progettazione dell’intervento” e che “Si ricorda che saranno maggiormente premiate le offerte con servizi relativi ad interventi di edilizia scolastica e ad interventi effettivamente realizzati.”
In merito agli interventi realizzati dal concorrente si fa in ogni caso riferimento allo svolgimento di servizi tecnici non rilevando la qualifica di proprietario o di esecutore dei lavori connessi all’intervento.
Poiché nel disciplinare è richiesto, fra l’altro, ai fini della valutazione, di specificare se l’intervento è stato effettivamente realizzato, il fatto che il cantiere sia in corso o qualunque stato di avanzamento del progetto può essere segnalato ai fini dell’apprezzamento discrezionale da parte della commissione.
L’argomento del quesito è già stato trattato nella risposta al quesito n. 8.
Si rimarca che si sta trattando di un criterio di valutazione e non di un requisito di ammissione.
In relazione agli interventi realizzati dal concorrente che devono essere presentati nell’offerta tecnica ai fini della valutazione della stessa in base al criterio C1, nel disciplinare è previsto che:
“Per “realizzati dal concorrente” si intende il fatto che membri del gruppo di progettazione proposto per il presente appalto siano stati membri del gruppo di progettazione dell’intervento.
Ai fini della valutazione deve essere specificato nella relazione quali progettisti del gruppo di lavoro hanno partecipato alla progettazione dell’intervento, la destinazione delle opere progettate e se l’intervento è stato effettivamente realizzato.”
Non è quindi necessaria la perfetta coincidenza fra il gruppo di progettisti dell’intervento che si presenta nell’offerta tecnica e il gruppo di lavoro presentato per la gara in svolgimento (notasi che è scritto “…che membri del gruppo di lavoro…” e non “che i membri del gruppo di lavoro”) e quindi aderendo alla richiesta del disciplinare di specificare nella relazione quali progettisti del gruppo di lavoro hanno partecipato alla progettazione dell’intervento, l’indicazione anche della quota e parte del servizio effettivamente svolte dai componenti del gruppo di lavoro proposto per il presente appalto, anche se non espressamente richiesta in tale dettaglio, può rappresentare un elemento di valutazione per la commissione.
Trattandosi infatti di valutazione in base al criterio professionale si ricorda che spetta al concorrente individuare i progetti da sottoporre alla valutazione della commissione fra quelli che lo stesso ritiene più idonei in base ai criteri di valutazione esposti nel disciplinare di gara.
In data 01/06/2020 il file richiesto è stato inserito tra gli allegati di gara sostituendo quello già pubblicato il 20/05/2020.
Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica viene riportata l'indicazione di una palestra da mq 500 oltre mq 150 di spogliatoi, sia nella Tavola A04, sia nell’elaborato 01 relazione tecnica. Sulla tavole grafiche non sono riportate indicazioni metriche, pertanto sono valevoli le indicazioni scritte negli elaborati sopra riportati.
L'edificio risale alla fine degli anni '60, la struttura portante dell'edificio esistente è metallica ed è costituita da pilastri di acciaio su plinti in cls armato. I solai sono con travi di ferro a doppio T, lamierino e soletta in cls armato. La copertura è realizzata con lastre di alluminio e lamiera zincata applicata sulla struttura anzidetta. I pannelli di tamponamento sono in lamiera di acciaio coibentati con materassino di lana minerale o con resina espansa. La struttura è stata consolidata con fibre di carbonio negli anni '90. Gli infissi, sempre negli stessi anni, furono sostituiti con altri a taglio termico. I pavimenti sono in gomma, con esclusione di quelli dei servizi igienici.
La tramezzatura interna dei locali è costituita da pannelli in lamiera di acciaio zincato e recentemente in cartongesso.
Il vano scale e il vano ascensore hanno una gabbia in c.a. Le scale interne, come le scale di emergenza esterne, sono metalliche. Sono presenti sulle finestre esterne i frangisole con profili di alluminio su mensole di acciaio.
La pianta dell'edificio è già stata pubblicata.
1) il progetto delle demolizioni, oltre che delle eventuali ulteriori indagini e rilievi necessari a completare la conoscenza dello stato dei luoghi, siano prestazioni escluse dall’appalto e pertanto non a carico dell’aggiudicatario;
2) la volumetria e le superfici indicate nel progetto di fattibilità siano vincolanti per lo sviluppo della proposta di progetto;
3) esistano già, all’interno dell’area di progetto, una vasca antincendio e una cabina elettrica e nel caso dove risultino localizzate;
4) sia possibile avere informazioni circa l’edificio esistente ovvero quali siano i materiali di cui e’ costituito (strutture, tamponamenti, etc).
- Nell’art. 16 del disciplinare di gara al punto C3b) è richiesta una relazione con le prime indicazioni inerenti la fase di “fine vita” per il disassemblaggio e la demolizione degli edifici esistenti sul sito; mentre al punto C4a) è richiesta una relazione che illustri le azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi precisando tenendo conto che nell’area di progetto è presente una scuola che rimarrà operante fino alla conclusione dell’appalto. L’importo economico delle demolizioni è compreso nel quadro economico ed è stato conteggiato ai fini della determinazione della notula. Stessa cosa vale per le indagini geologiche con prove in situ.
- La volumetria indicata nel progetto di fattibilità tecnico-economica non è vincolante.
- Nell’area in oggetto non è presente la vasca di accumulo antincendio, in quanto il complesso scolastico esistente attinge direttamente dall’acquedotto comunale con contatore a parte; tuttavia quest’ultima soluzione con un nuovo complesso scolastico non sarà più praticabile. Non è presente cabina elettrica.
- Vedere la risposta al quesito 17.
Per quanto riguarda la polizza di ciascun professionista facente parte di un gruppo, dopo aver letto nella risposta 6 “Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all’art. 106, commi 9 e 10, la polizza di cui all’art. 24, comma 4 del Codice deve coprire “anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi” (cfr. Linee guida n. 1, par. II, punto 4).” chiedevo se per partecipare alla gara è sufficiente una RC professionale generica che verrà poi semmai modificata in sede di contratto.
Per quanto riguarda il requisito di cui al disciplinare di gara, comma 7.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria, lett. e): copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 836.121,00 ovvero pari al 10% del costo di costruzione stimato, a comprova della capacità economico-finanziaria, così come consentito dall’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, qualora il concorrente partecipi in raggruppamento, si veda il comma 7.4 del disciplinare di gara, dove è previsto che:
“Il requisito di cui al comma 7.2 lett. e) dell’Articolo 7 relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.”
Nell’ipotesi in cui il requisito venga dimostrato secondo quanto previsto alla precedente lettera a), l’operatore economico raggruppato deve pertanto possedere una polizza assicurativa contro i rischi professionali con un massimale minimo rapportato al massimale complessivo in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue.
Nel modello 2, per gli operatori che partecipano in raggruppamento, per ogni categoria d’opera, va indicata la percentuale dei servizi assunta.
Applicando le percentuali di assunzione dei servizi all’importo dei servizi indicato per le corrispondenti categorie d’opera nell’ Elab. 3A DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVI POSTI A BASE DI GARA e, conformemente, nel disciplinare di gara (considerando che la categoria E.08 è su due colonne e la percentuale si considera sull’importo complessivo), si ottiene l’importo dei servizi assunti e, conseguentemente, può essere calcolata la percentuale sull’importo dei servizi a base di gara, che corrisponde alla percentuale del massimale assicurativo richiesto, da coprire dall’operatore economico raggruppato in base alle percentuali di servizio assunte.
Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della copertura assicurativa contro i rischi professionali, secondo i massimali descritti nel capitolato; la dimostrazione che la stessa copra per lo specifico appalto anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, è richiesta all’aggiudicatario per la stipula del contratto, anche mediante l’esibizione di apposita appendice. (vedi art. 23 del disciplinare).
Le percentuali di assunzione dei servizi per le varie categorie d’opera sono determinate dai concorrenti in base alle attività svolte, anche tenendo conto dei corrispettivi delle singole attività che vanno a formare l’importo a base di gara, ricavabili dai dati dell’ Elab. 3A DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVI POSTI A BASE DI GARA.
A titolo puramente esemplificativo, in base al quesito posto:
Se l’operatore economico determinasse la percentuale dei servizi assunti sulla base dei corrispettivi previsti ed eseguisse per intero le prestazioni di cui alla tabella delle pagine 7, 8 e 9 del disciplinare di gara:
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
prestazione aggiuntiva pa4: Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
calcolerebbe il corrispettivo ad esse correlato secondo i parametri indicati nell’elaborato Elab. 3A DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVI POSTI A BASE DI GARA, riportati anche nel disciplinare di gara.
Alla prestazione QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC corrisponde una quota del corrispettivo posto a base di gara di € 3.735,28 (così calcolata: 8.361.210 / 100 *4,70252 * 0,95 * 0,01);
Alla prestazione aggiuntiva pa4: Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, corrisponde una quota del corrispettivo posto a base di gara, definita a corpo, di € 2.800,00.
Entrambe le prestazioni afferiscono alla Categoria d’opera E.08 Edilizia che prevede (sommando le due colonne della tabella riconducibili a tale Categoria) prestazioni che generano un corrispettivo complessivo di € 113.645,97.
Il concorrente dichiarerebbe pertanto nel modello 2 di assumere il 5,751% dei servizi inerenti la categoria E.08 Edilizia (corrispondenti al 2,506% del corrispettivo totale).
L’operatore economico che dovesse eseguire entrambe le prestazioni sopra indicate e dichiarare la suddetta percentuale di assunzione dei servizi per la categoria d’opera E.08, dovrebbe possedere una polizza con un massimale minimo pari al 2,506% del massimale richiesto al raggruppamento per la partecipazione alla gara, salvo che esegua ulteriori prestazioni.
L’appalto prevede l’affidamento della progettazione definitiva e delle attività accessorie alla stessa.
Solo come opzione è previsto l’eventuale affidamento della progettazione esecutiva e della direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione.
Si conferma quindi quanto indicato nel disciplinare di gara, all’art. 7, e cioè che:
“I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere f) e g) devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano esclusivamente progettazione preliminare, studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico economica ecc.”
La progettazione preliminare e la direzione lavori concorrono pertanto alla dimostrazione dei requisiti solo se svolte nell’ambito di servizi che, complessivamente, comprendono anche la progettazione definitiva od esecutiva.
Gli indici e le copertine non si considerano nella lunghezza delle relazioni facenti parte dell’offerta tecnica. Si consiglia di inserirli come pagine separate (es una pagina di copertina, una pagina di indice) onde evitare che possano essere considerati testo della relazione.
Può essere utilizzata inoltre l’impostazione del modello 7, messo a disposizione fra i modelli di gara, dove, per ogni parte costituente le relazioni richieste, viene inserita la dicitura – inizio relazione – e – fine relazione – così che venga valutata solo la parte fra dette diciture, se rispetta i limiti di ampiezza stabiliti nel disciplinare.
Facendo riferimento al predetto modello 7, infatti, si sottolinea che esso già incorpora la suddivisione per paragrafi in corrispondenza a quanto richiesto nel disciplinare e le dichiarazioni sulla riservatezza che non vanno ad intaccare lo spazio disponibile per le relazioni poste fra le diciture sopra indicate.
Per le buste A e B, ed eventualmente C, non importa che la cartella compressa costituente la busta stessa, inviata da un raggruppamento, sia firmata da tutti i componenti dell’operatore economico; basta sia firmata dalla mandataria che provvede a caricarla.
E’ invece necessario che i documenti interni siano firmati dai soggetti tenuti a farlo.
La busta C, qualora contenga un unico file, non è necessario che sia una cartella compressa.
- Nel caso di partecipazione in R.T. e di presentazione, per ciascuno dei componenti il medesimo R.T., del DGUE in formato .xml, si chiede di chiarire dove sia possibile precisare la misura del possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale, relativi ai servizi espletati nel decennio. E ciò anche agli effetti di palesare nella documentazione di gara anche la tipologia (verticale, orizzontale o mista) del Raggruppamento concorrente;
- Tra i documenti a corredo della documentazione amm-va, è necessario allegare anche la documentazione di comprova ed i certificati di regolare esecuzione dei servizi espletati ?
- Nel caso si intenda ricorrere al sub-appalto delle indagini geologiche, stante la intervenuta non obbligatorietà di indicazione della terna, è necessario indicare il nominativo del sub-appaltatore al quale si intende affidare tali indagini ? Per tale sub-appaltatore dovrà essere redatto il DGUE ?
Nel disciplinare di gara, comma 15.2 dell’art. 15, in riferimento al DGUE, è previsto che:
“Per l’ammissione alla gara è sufficiente rispondere “si” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.
A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l’ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.
Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).”
La modulistica di gara predisposta non prevede pertanto l’obbligo di precisare la misura del possesso dei requisiti, ma prevede solo che il concorrente dichiari che soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.
La precisazione della misura del possesso dei requisiti non è comunque vietata e il concorrente può, facoltativamente, fornirla in un allegato al DGUE.
Si ricorda che il DGUE può essere presentato sia in formato .xml che in formato .pdf.
La tipologia del raggruppamento si palesa indicando nel modello 2 (domanda di partecipazione alla gara) le parti dell’appalto assunte.
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Nel disciplinare di gara, Art. 23, è previsto che:
“Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
- richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. La richiesta riguarderà anche i soggetti incaricati dello svolgimento dell’incarico i quali devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice.”
Non è quindi necessario allegare alla documentazione amministrativa di gara anche la documentazione di comprova ed i certificati di regolare esecuzione dei servizi espletati.
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Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto per le attività per le quali tale istituto è ammesso, non importa che indichi il nominativo del subappaltatore, né che presenti il DGUE dello stesso.
No.
Ogni attività oggetto dell’appalto è inserita nella tabella dell’Elab. 3A DETTAGLIO DEI CORRISPETTIVI POSTI A BASE DI GARA, interessando la colonna di una o più Categorie d’opera.
Il concorrente raggruppato che svolge una determinata attività, assume pertanto una quota dell’appalto relativa alla/alle categoria/e d’opera interessata/e dall’attività assunta.
Si vedano anche le risposte ai quesiti 19 e 23.
Non è vincolante.
Nel caso in cui il progettista qualificato in materia di acustica “TCA” sia un concorrente raggruppato assumerà una quota delle prestazioni riferita ad una o più categorie d’opera.
Circa l’assunzione delle prestazioni si vedano anche le risposte ai quesiti 19, 23 e 24.
Detto progettista dovrà possedere i requisiti come richiesto al comma 7.4 dell’art. 7 del disciplinare.
Il quesito sembra prospettare che lo stesso esegua solo la prestazione QBII 20 Elaborati di progettazione acustica (L. 447/95-dpcm 512/97), ricadente, nell’elaborato 3A (dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara) sotto la categoria d’opera Edilizia E.08 ed è quindi verosimile che non assuma per intero la progettazione per tale categoria d’opera, venendosi a determinare un raggruppamento di tipo misto nel quale il progettista in questione partecipa al sub raggruppamento orizzontale sulla categoria d’opera Edilizia E.08.
In tale qualità il progettista dovrà partecipare (se mandante, in misura minoritaria e quindi anche per una piccola quota) al cumulo dei requisiti di cui al comma 7.3 lett. f) dell’Articolo 7.
Quanto ai requisiti di cui al comma 7.3 lett. g) dell’Articolo 7, potrebbe anche esserne privo se essi, in quanto non frazionabili, sono posseduti da un altro concorrente raggruppato sulla medesima categoria d’opera che deve possederli per intero.
Attualmente all'interno della scuola primaria sono presenti il laboratorio di informatica e il laboratorio di arte, tali laboratori si intendono confermati.
Per gli altri due locali destinati a laboratori al momento non è stata definita la specifica funzionalità.
Ove quanto sopra non fosse un mero refuso, sarebbe indiscutibile che la Stazione Appaltante ha introdotto nel Disciplinare di Gara importanti ed evidenti elementi di discriminazione che alterano la libera concorrenza, in totale difformità rispetto al dettato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, segnatamente al Comma 1 dell’Art. 30 e anche al successivo comma 2 in cui è sancito che “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici [….]”.
Per quanto precede si chiede al Comune di Prato, Stazione Appaltante Lavori Pubblici e Mobilità, che provveda ad apportare le modifiche necessarie a rendere la Gara in oggetto conforme al dettato del Codice dei Contratti Pubblici vigente.
Tale scelta discrezionale è stata presa vista la peculiarità dell’opera.Trattandosi di un edificio scolastico, il profilo formativo dell’architetto è stato ritenuto più consono viste le complesse problematiche da risolvere, in un progetto dove confluiscono differenti tematiche che vanno dalla didattica alla tecnica costruttiva, passando dalla qualità dei materiali e quindi alla sostenibilità ambientale alla qualità degli spazi, e considerando anche i vincoli architettonici imposti dalla attuale collocazione della scuola.
è attribuito in base al numero di attestati presentati ovvero al numero di figure individuate.
Più precisamente si chiede di chiarire se:
- l’individuazione di un professionista in possesso di 2 attestati 17024 genera l’attribuzione di 4 o 5 punti;
- il possesso della certificazione WELL AP da parte del GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC concorre all'ottenimento del punteggio.
Estratto disciplinare:” Determinerà il riconoscimento del punteggio la presenza, nel gruppo di lavoro, di uno o più Professionisti esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, in possesso di attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola) che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (Rating Systems) di livello nazionale o internazionale rilasciato da organismo accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. Alcuni esempi di tali protocolli valevoli per l’affidamento del punteggio sono: Itaca, LEED, BREEAM, CasaClima, Passive House, CASBEE, Green Building Council, Minergie, Swan Ecolabelling) “
Il parametro da tenere presente è pertanto il numero dei certificati validi e non il numero dei professionisti che li possiedono.
Il protocollo WELL è fra quelli citati nei CAM, quindi è valido per l’ottenimento del punteggio, resta ferma la necessità del possesso di attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola) rilasciato da organismo accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 o, come indicato nei CAM, equivalente.