Inviato esito

Gara #341

Accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi consistenti nell’inserimento in strutture di donne e minori
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Informazioni appalto

11/05/2020
Aperta
Servizi
€ 5.124.681,76
Sardi Valentina
Servizio Sociale e immigrazione

Categorie merceologiche

85311 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
828321446E
Qualità prezzo
Lotto 1 – Albo A - Comunità di tipo familiare destinate a donne, gestanti e donne con minori a bassa intensità assistenziale situate in Toscana
Inserimento in comunità di tipo familiare destinate a donne, gestanti e donne con minori che presentano problematiche nella sfera socio-economica e di inclusione sociale a bassa intensità assistenziale, situate in Toscana.
 
€ 529.594,56
€ 145.669,76
€ 0,00
€ 512.469,00
2025 14/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
06852790481 CORI IMPRESA SOCIALE - struttura CASA PIETRO
Visualizza partecipanti
Aggiudicazione definitiva
2
8283222B06
Qualità prezzo
Lotto 1 – Albo B - Comunità di tipo familiare destinate a donne, gestanti e donne con minori a bassa intensità assistenziale e maggiore complessità organizzativa situate in Toscana.
Inserimento in comunità di tipo familiare destinate a donne, gestanti e donne con minori che presentano problematiche nella sfera socio-economica e di inclusione sociale a bassa intensità assistenziale e maggiore complessità organizzativa, situate in Toscana.


 
€ 914.777,60
€ 464.149,68
€ 0,00
€ 5.124.680,00
2025 14/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01673790489 ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - struttura CASA DELLE DONNE
Visualizza partecipanti
Aggiudicazione definitiva
3
828323341C
Qualità prezzo
Lotto 2 – Albo C - Case d’accoglienza e gruppi appartamento con funzione assistenziale ed educativa destinate a gestanti e/o madri con figli minori, situate in Toscana
Inserimento in case d’accoglienza e gruppi appartamento con funzione assistenziale ed educativa destinate a gestanti e madri con figli minori che necessitano di tutela e appoggio nel periodo della gravidanza o durante i primi anni di vita del figlio, situate in Toscana

 
€ 2.410.670,24
€ 1.728.153,92
€ 0,00
€ 5.124.680,00
2025 14/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
80000150518 FONDAZIONE THEVENIN ONLUS - struttura CASA THEVENIN
Visualizza partecipanti
Aggiudicazione definitiva
4
8283243C5A
Qualità prezzo
Lotto 3 – Albo D - Case rifugio destinate a donne vittime di violenza, maltrattamento, abuso con o senza minori situate in Toscana
Inserimento in Case Rifugio destinate a donne vittime di violenza, maltrattamento, abuso con o senza minori situate in Toscana.
 
€ 573.791,68
€ 322.639,32
€ 0,00
€ 5.124.680,00
2025 14/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01673790489 ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - struttura CASA RIFUGIO
Visualizza partecipanti
Aggiudicazione definitiva
5
82832512F7
Qualità prezzo
Lotto 3 – Albo E - Case di seconda accoglienza destinate a donne vittime di violenza, maltrattamento, abuso con o senza minori situate in Toscana
Inserimento in Case di seconda accoglienza destinate a donne vittime di violenza, maltrattamento, abuso con o senza minori situate in Toscana
 
€ 695.847,68
€ 235.491,04
€ 0,00
€ 5.124.680,00
2025 14/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01673790489 ALICE COOP.VA SOCIALE ONLUS - struttura CASA ELISA
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

DCC n. 70
13/09/2018
Cognome Nome Ruolo
Poli Luca Seggio di Gara

Commissione valutatrice

1581
14/07/2020
Cognome Nome Ruolo
LOTTI ROSANNA PRESIDENTE
VIGNOZZI ANGELA MEMBRO
MARTINI GIULIA MEMBRO

Scadenze

11/06/2020 21:45
23/06/2020 13:00
25/06/2020 09:00

Avvisi

Allegati

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15/12/2023 21:50
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Chiarimenti

15/05/2020 11:53
Quesito #1
Vorremmo sapere l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara.
19/05/2020 14:31
Risposta
Si comunica che non esiste “un attuale gestore” poiché l’inserimento di donne e minori è avvenuto in base al fabbisogno, alle caratteristiche richieste dall’Autorità Giudiziaria o dal progetto di inserimento, e in base alla disponibilità dei posti in molte strutture del territorio pratese e della Toscana. 
25/05/2020 08:57
Quesito #5
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i chiarimenti che si trovano in allegato, ringraziamo anticipatamente
04/06/2020 08:33
Risposta
1) Con riferimento a tutti i lotti e in particolare al lotto 3 Albo D “case rifugio”, qualora l’operatore economico presenti offerta per una struttura di un determinato numero di posti disponibili, tali posti rimangono tutti vincolati al progetto presentato al Comune in sede di gara, oppure in caso di mancato riempimento dei posti disponibili questi possono essere messi a disposizione di progetti analoghi di altri enti?
Risposta: L’inserimento nella/a struttura/e offerta/e avviene come previsto dall’art. 1, c.3. punti 5-6-7 del Capitolato: al determinarsi del fabbisogno è richiesta la disponibilità al gestore, il quale è tenuto a rispondere alle richieste di inserimento in base alla propria disponibilità di posti in quel momento, non essendo vincolato a tenere posti liberi per la stazione appaltante, al di là della pronta accoglienza (eventualmente attivata) prevista per il solo lotto 1.

2) Con riferimento ad autorizzazione e accreditamento previsti per l’albo C, la struttura su cui viene presentato il progetto deve essere autorizzata e accreditata già alla scadenza del bando o tali requisiti devono essere posseduti al momento della stipula?
Risposta: La suddetta documentazione deve essere dimostrata prima della stipula del contratto. Le strutture dell’albo C, al fine di poter valutare la struttura proposta, devono aver presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 L.R.T. 41/2005, alla scadenza del bando. Resta salva la possibilità per l’Ente di accertare la sussistenza dei requisiti prima della stipula, qualora si dovesse avvalere della possibilità di procedere alla esecuzione anticipata del servizio per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

3) I parametri presenti nel capitolato di gara, art. 11, sono indipendenti dal numero di utenti presenti nella struttura o riferiti ad un numero specifico?
Risposta: I parametri indicati all’art. 11 sono stabiliti in modo da definire, in via presuntiva,  i costi di impiego della manodopera e della struttura e determinare così la tariffa, ipotizzando costi di strutture a piena capienza.  Sono perciò riferiti ai numeri di utenti massimi previsti per la tipologia di struttura, come specificato nei documenti di gara (Progetto).

4) Nel caso in cui il Comune convenzioni dei posti con l’emergenza COVID ancora in corso, sono prevista risorse aggiuntive per le spese straordinarie che l’emergenza impone, quali a titolo esemplificativo: servizio di sanificazione, acquisto DPI, acquisto termo scanner, ecc?
Risposta: Non sono previste risorse aggiuntive e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 60 del Capitolato, tra gli obblighi del gestore vi è quello di osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica; ai sensi dell’art. 61 il soggetto gestore è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e ai sensi dell’art. 63 il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008, essendo esonerato da tali responsabilità il comune.
05/06/2020 12:55
Quesito #6
in relazione al pagamento del contributo a favore dell’ANAC, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
In caso di partecipazione di un operatore economico per più strutture sul medesimo lotto, l’obbligo di pagamento si considera assolto con un unico versamento per il lotto per il quale si concorre, oppure il pagamento va effettuato tante volte quante sono le strutture proposte?

 
08/06/2020 08:56
Risposta
Il disciplinare di gara all’art 12 comma 2 - Pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione -riporta:
“Il contributo è dovuto per la partecipazione alla gara per ogni albo che, ai fini del contributo medesimo, costituisce un lotto.
Il contributo corrisposto da un’impresa per un CIG (e quindi per un albo) consente la presentazione di tutte le domande di detta impresa per quell’albo, indipendentemente dalla forma di partecipazione.
Ad esempio:
L’impresa A presenta domanda di partecipazione come singola per l’albo E con la struttura Z e paga il contributo con il proprio codice fiscale, il CIG dell’albo E e per l’importo dovuto per l’albo E.
Se l’impresa A presenta domanda di partecipazione in raggruppamento con l’Impresa B per l’albo E con la struttura Y il contributo e gia assolto dall’impresa A.
Se l’impresa B presenta domanda di partecipazione come singola per l’albo E con la struttura W deve a sua volta pagare il contributo in quanto non esiste contributo pagato con il suo codice fiscale per l’Albo E.”

Un’impresa con il pagamento del contributo che riporti il suo codice fiscale avrà evaso il contributo nei confronti dell’ANAC per ogni domanda per ulteriori eventuali strutture nel medesimo albo cui corrisponde il CIG del contributo  a prescindere dalle forme di partecipazione che assumerà per le ulteriori strutture.
Diversamente un’impresa che abbia partecipato in raggruppamento ad un albo per una struttura e il cui contributo riporti il codice fiscale di altro componente il raggruppamento, qualora volesse partecipare ad altre strutture del medesimo lotto in altra forma di partecipazione, se partecipa singolarmente, dovrà assolvere il pagamento con altro contributo riportante il proprio codice fiscale, se partecipa in diverso raggruppamento, a tale contributo dovrà provvedere o lui medesimo o altro componente sempre che questi non abbia già provveduto con un contributo riportante il suo codice fiscale per diversa struttura nel medesimo albo.
Un concorrente singolo che partecipi al medesimo albo con più strutture  è sufficiente che paghi un solo un contributo riportante il suo codice fiscale e il CIG dell’Albo.
 
09/06/2020 17:54
Quesito #7
Lotto 1B

L'utenza prevista dall'allegato A- comunità a dimensione familiare- vede nella descrizione  persone minori di età (...), rimangono indicativi e vincolanti i requisiti minimi strutturali anche se nella gara i beneficiari sono donne, gestanti e donne con minori?
 
12/06/2020 13:16
Risposta
Il lotto I del Capitolato si riferisce alle comunità di tipo familiare il cui parametro normativo è l’art. 22 della L.R. 41/2005. I requisiti per tali tipi di strutture sono individuati anche dall’art. 25 del Regolamento 2/R del 9/1/2018 di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005. La norma nella elencazione dei requisiti fa riferimento genericamente alle persone, senza distinguere tra minori, donne o altro.

 
10/06/2020 10:08
Quesito #8

Gentilissimi,
al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la partecipazione alla gara in oggetto, avremmo necessità di alcuni chiarimenti. A tal fine, formuliamo di seguito quesiti specifici.
I) Si premette che, salvo errore, la L.R. 41 del 24/2/05 prevede due tipi di strutture: quelle soggetto ad autorizzazione (art. 21) e quelle soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività (art. 22), queste ultime, dunque, non soggette ad autorizzazione.
Nel capitolato di appalto si legge (art. 1, punto 1.1) che le strutture utilizzabili per perseguire le finalità dell’appalto per tutti i lotti debbono essere “strutture residenziali accreditate e autorizzate” e ancora che dette strutture “devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 41/2005 e s.m.i. in relazione alle tipologie ivi previste e regolarmente autorizzate ovvero accreditate ai sensi della legge regionale n. 41 del 24/02/2005”.
Ne discende che sono escluse dalla gara le strutture di cui all’art. 22 L. 41/2005; esse, infatti, non sono autorizzate, né possono essere accreditate, stante il disposto dell’art. 4 L.R. 82/2009.
Tuttavia, all’art. 1, punto 1.3.1 del capitolato si fa riferimento proprio alla struttura di accoglienza disciplinata dall’art. 22, comma 1, lett. a e così pure all’art. 2 (“Strutture a bassa intensità assistenziale”);
Le seconde due norme citate appaiono in contraddizione con la prima e non sembra rinvenirsi un criterio interpretativo che possa fondare la prevalenza dell’una o delle altre.
II) Considerato che l’autorizzazione e la dichiarazione di avvio dell’attività sono modalità alternative, che cosa significa (art. 4, punto 4.1): “Il gestore dà atto che le strutture sono state autorizzate al funzionamento con comunicazione di inizio attività”. O l’una o l’altra parrebbe.
III) E’ prevista espressamente dall’art. 12 la partecipazione di volontari, ciò che per una OdV è ovviamente essenziale, non disponendo, né potendo disporre se non marginalmente di personale dipendente.
La norma, però, prevede che, i volontari abbiano “specifica competenza e
Preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente …omissis…”.
La genericità del richiamo (“dalla normativa vigente”) pone qualche difficoltà.
Così, ad esempio, si domanda se i volontari che pongono in essere l’attività di baby-sitting prevista dal capitolato debbano avere i requisiti degli operatori di un nido o di una scuola materna.
Non contribuiscono a chiarire l’art. 3 (Lotto 1. Albo A), l’art. 1, punto 1.3.1., l’art. 29 Reg. 9/1/18 n. 2/R come modificato dal DPGR 11/9/18 n. 50/R.
IV) Chiederemmo i requisiti (titolo di studi e quant’altro) sia “dell’educatore”, sia “dell’operatore con funzioni di educatore di riferimento”.
V) Con riferimento all’art. 83, ci permettiamo di segnalare come il TAR della Toscana abbia sede a Firenze e non a Prato.
 
12/06/2020 13:23
Risposta
Risposta questito I): L’art. 1 punto 1.1 del Capitolato individua le finalità della gara e non anche i requisiti di partecipazione e/o esclusione alla stessa i quali, come previsto per legge, devono essere esplicitamente indicati.
Sempre il capitolato, all’art. 1 punto 1.3.1. correttamente richiama l’art. 22 “Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività” comma 1 lett. a della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e dal Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R come modificato dal regolamento 11 settembre 2018 nr. 50/R.” rappresentando, il richiamo normativo, l’unico possibile criterio di interpretazione.
Pertanto, non essendoci espliciti motivi di esclusione ed essendo stata correttamente richiamata la legge regionale e i successivi decreti attuativi, le strutture di cui all’art. 22 L.R.Toscana n. 41/2005 non possono ritenersi escluse dalla gara.
Risposta quesito II): L’art. 4, punto 4.1 del Capitolato così dispone: “Le strutture devono essere a destinazione residenziale e civile abitazioni adibite all'accoglienza ed essere pienamente e immediatamente fruibili;devono essere conformi come categoria catastale alla destinazione all'uso e adeguate dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnicofunzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi e antinfortunistica; Devono essere idonee alla realizzazione delle attività e dei servizi a favore di donne con minori e avere le caratteristiche previste dalla normativa regionale in materia. Devono essere ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. Devono essere libere da altri vincoli e in funzione tutti i giorni per 24 ore al giorno. Sarà elemento premiante in sede di valutazione la maggior vicinanza al territorio pratese.”
Tuttavia, il punto 4.2 dispone, correttamente, che “ Il gestore dà atto che le strutture sono state autorizzate al funzionamento con comunicazione di inizio attività.” e ciò in quanto la natura giuridica della comunicazione di inizio attività o S.C.I.A. pur essendo un provvedimento di natura privata (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011), è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività denunciata. Trattasi, in sostanza, di attività ancora sottoposte ad un regime amministrativo attraverso un controllo effettuato ex post e da esercitarsi entro un termine perentorio con l’attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio dell’attività dichiarata (segnalata).
Risposta quesito III): Ribadendo che gli operatori debbano avere le specifiche competenze e preparazione  per l’attività cui sono chiamati a svolgere, anche considerati gli utenti ai quali è rivolto il servizio, si richiama con riferimento alla “normativa vigente” anche il Regolamento n. 41/R del 2013 adottato dalla Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, il cui articolo 13 definisce i titoli di studio degli educatori.
Alla luce dei richiami normativi, qualora il volontario svolga come funzione principale quella di educatore, deve sussistere il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 sopra richiamato. Salvo che siano a supporto di altre figure professionali o operatori e in sovrannumero rispetto ad eventuali rapporti minimi operatore/bambino previsti dalla normativa. 
Risposta quesito IV): Sì, i requisiti professionali (titolo di studio, curriculum vitae, ecc. ) vanno richiesti a tutto il personale, anche educatore e operatore con funzioni di educatore, che partecipa alla erogazione del servizio.
Risposta quesito V): Si tratta di un mero errore materiale, incapace di generare confusione, dato che il Legislatore ha previsto che gli organi di Giustizia Amministrativa abbiano sede nei capoluoghi di Regione e, tra l’altro, non sono istituite, per la regione Toscana, sezioni distaccate oltre quella principale con sede a Firenze.
 
10/06/2020 10:27
Quesito #9
Buongiorno cortesemente vi preghiamo di rispondere ai requisiti allegati alla presente per poter partecipare alla gara proposta.     
Nell’attesa cordiali saluti.

 
15/06/2020 08:33
Risposta
Risposta questito I): L’art. 1 punto 1.1 del Capitolato individua le finalità della gara e non anche i requisiti di partecipazione e/o esclusione alla stessa i quali, come previsto per legge, devono essere esplicitamente indicati.
Sempre il capitolato, all’art. 1 punto 1.3.1. correttamente richiama l’art. 22 “Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività” comma 1 lett. a della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e dal Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R come modificato dal regolamento 11 settembre 2018 nr. 50/R.” rappresentando, il richiamo normativo, l’unico possibile criterio di interpretazione.
Pertanto, non essendoci espliciti motivi di esclusione ed essendo stata correttamente richiamata la legge regionale e i successivi decreti attuativi, le strutture di cui all’art. 22 L.R.Toscana n. 41/2005 non possono ritenersi escluse dalla gara.
Risposta quesito II): L’art. 4, punto 4.1 del Capitolato così dispone: “Le strutture devono essere a destinazione residenziale e civile abitazioni adibite all'accoglienza ed essere pienamente e immediatamente fruibili;devono essere conformi come categoria catastale alla destinazione all'uso e adeguate dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnicofunzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi e antinfortunistica; Devono essere idonee alla realizzazione delle attività e dei servizi a favore di donne con minori e avere le caratteristiche previste dalla normativa regionale in materia. Devono essere ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. Devono essere libere da altri vincoli e in funzione tutti i giorni per 24 ore al giorno. Sarà elemento premiante in sede di valutazione la maggior vicinanza al territorio pratese.”
Tuttavia, il punto 4.2 dispone, correttamente, che “ Il gestore dà atto che le strutture sono state autorizzate al funzionamento con comunicazione di inizio attività.” e ciò in quanto la natura giuridica della comunicazione di inizio attività o S.C.I.A. pur essendo un provvedimento di natura privata (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011), è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività denunciata. Trattasi, in sostanza, di attività ancora sottoposte ad un regime amministrativo attraverso un controllo effettuato ex post e da esercitarsi entro un termine perentorio con l’attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio dell’attività dichiarata (segnalata).
Risposta quesito III): Ribadendo che gli operatori debbano avere le specifiche competenze e preparazione  per l’attività cui sono chiamati a svolgere, anche considerati gli utenti ai quali è rivolto il servizio, si richiama con riferimento alla “normativa vigente” anche il Regolamento n. 41/R del 2013 adottato dalla Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, il cui articolo 13 definisce i titoli di studio degli educatori.
Alla luce dei richiami normativi, qualora il volontario svolga come funzione principale quella di educatore, deve sussistere il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 sopra richiamato. Salvo che siano a supporto di altre figure professionali o operatori e in sovrannumero rispetto ad eventuali rapporti minimi operatore/bambino previsti dalla normativa. 
Risposta quesito IV): Sì, i requisiti professionali (titolo di studio, curriculum vitae, ecc. ) vanno richiesti a tutto il personale, anche educatore e operatore con funzioni di educatore, che partecipa alla erogazione del servizio.
Risposta quesito V): Si tratta di un mero errore materiale, incapace di generare confusione, dato che il Legislatore ha previsto che gli organi di Giustizia Amministrativa abbiano sede nei capoluoghi di Regione e, tra l’altro, non sono istituite, per la regione Toscana, sezioni distaccate oltre quella principale con sede a Firenze.
 

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