Inviato esito
Prevenzione e Sicurezza
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Gara #255
Affidamento d’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro del Comune di Prato, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..Informazioni appalto
05/11/2019
Negoziata
Servizi
€ 63.000,00
Miceli Nunzio
Categorie merceologiche
7131721
-
Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza
Lotti
Inviato esito
1
8041733800
Qualità prezzo
Affidamento d’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro del Comune di Prato, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro del Comune di Prato, come previsto dal capo III Sez. III del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
€ 63.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.760,00
347 12/02/2020
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
LTEVTI61E25C347P | Leto Vito |
Seggio di gara
3928
09/12/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Dott. Avitabile | Antonio | Presidente di commissione |
Dott.sa Lo Re | Giuseppina | membro della commissione |
Arch. Moscardi | Maria | membro della commissione |
Commissione valutatrice
3928
09/12/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Dott. Avitabile | Antonio | Presidente di commissione |
Dott.ssa Lo Re | Giuseppina | membro commissione |
Arch. Moscardi | Maria | membro commissione |
Scadenze
30/11/2019 13:00
05/12/2019 20:00
11/12/2019 10:00
Avvisi
Allegati
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12840 - Avviso di appalto aggiudicato.1586331954.pdf SHA-256: 246f74d8d9182816a64b35ba5667bcecc6c73bd0f5db7ab5a23f03dee4693db4 15/12/2023 20:22 |
75.66 kB |
Chiarimenti
05/11/2019 15:38
Quesito #1
Buon pomeriggio,
avrei due quesiti da sottoporVi:
- nello schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare, all’art. 1, si specifica che l’RSPP deve “svolgere, personalmente il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per conto del Datore di Lavoro, con la possibilità di potersi avvalere, per alcuni aspetti specifici, di propri collaboratori di fiducia, dei quali ne dovrà comunque garantire l’operato”. Che cosa si intende per “aspetti specifici”? Per quanto riguarda le presenze settimanali del RSPP presso il Comune, egli può essere sostituito?
- ai fini della partecipazione alla presente gara, è richiesta la produzione della dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Il Codice degli Appalti, all’art. 93, comma 8 prevede che non sussista tale obbligo per le micro imprese. Nella lettera d’invito, però, non è indicato nulla al riguardo. Pertanto, non siamo tenuti a presentarla, non è vero?
Vi ringrazio per la disponibilità.
Cordiali saluti
Isabella
avrei due quesiti da sottoporVi:
- nello schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare, all’art. 1, si specifica che l’RSPP deve “svolgere, personalmente il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per conto del Datore di Lavoro, con la possibilità di potersi avvalere, per alcuni aspetti specifici, di propri collaboratori di fiducia, dei quali ne dovrà comunque garantire l’operato”. Che cosa si intende per “aspetti specifici”? Per quanto riguarda le presenze settimanali del RSPP presso il Comune, egli può essere sostituito?
- ai fini della partecipazione alla presente gara, è richiesta la produzione della dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Il Codice degli Appalti, all’art. 93, comma 8 prevede che non sussista tale obbligo per le micro imprese. Nella lettera d’invito, però, non è indicato nulla al riguardo. Pertanto, non siamo tenuti a presentarla, non è vero?
Vi ringrazio per la disponibilità.
Cordiali saluti
Isabella
12/11/2019 12:14
Risposta
In risposta la quesito posto, si intende chiarire quanto segue:
In merito all’ ’art. 1 del schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare, ".....si specifica che l’RSPP deve svolgere, personalmente il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per conto del Datore di Lavoro, con la possibilità di potersi avvalere, per alcuni aspetti specifici, di propri collaboratori di fiducia, dei quali ne dovrà comunque garantire l’operato….”, è da intendersi nel seguente modo:
- in merito alle presenze settimanali dell’ RSPP presso il Comune, egli può incaricare anche un suo collaboratore, fermo restando che la responsabilità dell’operato di quest’ultimo e dell’RSPP e che tutti i documenti prodotti dovranno essere sottoscritti dall’RSPP incaricato.Inoltre alle riunioni e a i sopralluoghi dovrà essere sempre presente RSPP incaricato.
- per aspetti specifici si intende valutazione dei rischi particolari, per quale l’RSPP intende avvalersi di figure specializzate del settore, tale consulenza e da intenderei a cure e spese dell’RSPP incaricato
Per la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto si applica quanto riportato dall’ art,.93 , in particolare il comma 8, “…..L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese…” per quanto non citato nella lettera d’invitò, si rimanda a quanto stabilito dal D.lgs50/2016
In merito all’ ’art. 1 del schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare, ".....si specifica che l’RSPP deve svolgere, personalmente il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per conto del Datore di Lavoro, con la possibilità di potersi avvalere, per alcuni aspetti specifici, di propri collaboratori di fiducia, dei quali ne dovrà comunque garantire l’operato….”, è da intendersi nel seguente modo:
- in merito alle presenze settimanali dell’ RSPP presso il Comune, egli può incaricare anche un suo collaboratore, fermo restando che la responsabilità dell’operato di quest’ultimo e dell’RSPP e che tutti i documenti prodotti dovranno essere sottoscritti dall’RSPP incaricato.Inoltre alle riunioni e a i sopralluoghi dovrà essere sempre presente RSPP incaricato.
- per aspetti specifici si intende valutazione dei rischi particolari, per quale l’RSPP intende avvalersi di figure specializzate del settore, tale consulenza e da intenderei a cure e spese dell’RSPP incaricato
Per la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto si applica quanto riportato dall’ art,.93 , in particolare il comma 8, “…..L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese…” per quanto non citato nella lettera d’invitò, si rimanda a quanto stabilito dal D.lgs50/2016
18/11/2019 12:26
Quesito #3
BUONGIORNO
ALL’ART. 6 DELLA LETTERA D’INVITO AL REQUISITIO IDONEITA’ PROFESSIONALE E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLA CCIAA. POICHE’ IL OSTTOSCRITTO SVOLGE LA LIBERA PROFESSIONE E QUINDI NON E’ OBBLIGATO ALL’ISCIZIONE ALLA CCIAA MA E’ ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI. E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLEGANDO L’ISCRIZIONE ALL’ABO PROFESSIONALE PIUTTOSTO CHE ALLA CCIAA?
RESTO IN ATTESA, DISTINTI SALUTI
ALL’ART. 6 DELLA LETTERA D’INVITO AL REQUISITIO IDONEITA’ PROFESSIONALE E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLA CCIAA. POICHE’ IL OSTTOSCRITTO SVOLGE LA LIBERA PROFESSIONE E QUINDI NON E’ OBBLIGATO ALL’ISCIZIONE ALLA CCIAA MA E’ ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI. E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLEGANDO L’ISCRIZIONE ALL’ABO PROFESSIONALE PIUTTOSTO CHE ALLA CCIAA?
RESTO IN ATTESA, DISTINTI SALUTI
21/11/2019 12:55
Risposta
In merito all’ Art. 6 della lettera d’invito si intente chiarire qunato segue:
gli operatri economici che per loro natura non sono obbligati alla iscrizione alla CCIAA, tale iscrizione non è obbligatoria.
Sarà necessario compilare correttamente il modello dichiarazione offerta tecncica e il modello - dichiarazione sostitutiva di certificazioni la tipologia di operatore econiomico, specificando la natura giuridica dell’operatore economico.
Cordiali Saluti
gli operatri economici che per loro natura non sono obbligati alla iscrizione alla CCIAA, tale iscrizione non è obbligatoria.
Sarà necessario compilare correttamente il modello dichiarazione offerta tecncica e il modello - dichiarazione sostitutiva di certificazioni la tipologia di operatore econiomico, specificando la natura giuridica dell’operatore economico.
Cordiali Saluti
18/11/2019 09:59
Quesito #5
Salve, vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione due richieste di chiarimento:
1. Alla sez. 2 - Disciplina normativa dell’appalto, al punto 2.2 – Subappalto è indicato che “è ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell’importo totale del contratto di appalto”.
Poiché dallo schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare emerge che il RSPP deve svolgere personalmente tale ruolo, vorrei chiedere quali sono le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate.
2.L’art 89 del CODICE stabilisce che “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, c.1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali, pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.
Nella lettera di invito al bando per RSPP, alla pag. 16, paragrafo “Documenti a corredo” vengono indicati i documenti da fornire per “i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale ricorrendo all’istituto di avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice.”
Alla luce di tali indicazioni, vorrei chiedere se l’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare uno o più parametri riportati nel modello di Offerta Tecnica e elencati con le lettere da a) a e).
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Ing. Ottanelli Alessandro
1. Alla sez. 2 - Disciplina normativa dell’appalto, al punto 2.2 – Subappalto è indicato che “è ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell’importo totale del contratto di appalto”.
Poiché dallo schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare emerge che il RSPP deve svolgere personalmente tale ruolo, vorrei chiedere quali sono le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate.
2.L’art 89 del CODICE stabilisce che “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, c.1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali, pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.
Nella lettera di invito al bando per RSPP, alla pag. 16, paragrafo “Documenti a corredo” vengono indicati i documenti da fornire per “i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale ricorrendo all’istituto di avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice.”
Alla luce di tali indicazioni, vorrei chiedere se l’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare uno o più parametri riportati nel modello di Offerta Tecnica e elencati con le lettere da a) a e).
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Ing. Ottanelli Alessandro
27/11/2019 09:45
Risposta
Quesito 1
1. Alla sez. 2 - Disciplina normativa dell’appalto, al punto 2.2 – Subappalto è indicato che “è ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell’importo totale del contratto di appalto”.
Poiché dallo schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare emerge che il RSPP deve svolgere personalmente tale ruolo, vorrei chiedere quali sono le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate.
RISPOSTA 1 : il Subappalto è ammesso secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. Le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate sono la parte operativa dell'incarico, tipo redazione dei documenti inerenti la Sicurezza, DVR, restituzioni grafiche, book fotografici, piani di emergenza ecc., organizzazione delle prove di esodo nelle strutture comunali, organizzazione del piano della formazione. Resta fermo che, in ogni caso, tutti gli elaborati tecnici e le attività subappaltate rimangano sotto la diretta responsabilità del RSPP incaricato che dovrà visionare e firmare gli atti di propria competenza.
Quesito 2
2.L’art 89 del CODICE stabilisce che “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, c.1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali, pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.
Nella lettera di invito al bando per RSPP, alla pag. 16, paragrafo “Documenti a corredo” vengono indicati i documenti da fornire per “i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale ricorrendo all’istituto di avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice.”
Alla luce di tali indicazioni, vorrei chiedere se l’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare uno o più parametri riportati nel modello di Offerta Tecnica e elencati con le lettere da a) a e).
RISPOSTA 2 : Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 89 del Codice in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, si specifica che lo stesso “avvalimento” non può essere utilizzato per raggiungere i requisti che permettono l’ottenimento di punteggi qualitativi unicamente ove posseduti dal RSPP e non da altri soggetti.
Cordilaili Saluti
RUP.
Geom. Miceli Nunzio
1. Alla sez. 2 - Disciplina normativa dell’appalto, al punto 2.2 – Subappalto è indicato che “è ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. L’importo complessivo del subappalto, ove concesso dall’Amministrazione, non potrà comunque superare il 30% dell’importo totale del contratto di appalto”.
Poiché dallo schema di foglio di patti e condizioni/disciplinare emerge che il RSPP deve svolgere personalmente tale ruolo, vorrei chiedere quali sono le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate.
RISPOSTA 1 : il Subappalto è ammesso secondo le modalità e nei termini stabiliti dell’art. 105 del CODICE. Le attività che eventualmente potrebbero essere subappaltate sono la parte operativa dell'incarico, tipo redazione dei documenti inerenti la Sicurezza, DVR, restituzioni grafiche, book fotografici, piani di emergenza ecc., organizzazione delle prove di esodo nelle strutture comunali, organizzazione del piano della formazione. Resta fermo che, in ogni caso, tutti gli elaborati tecnici e le attività subappaltate rimangano sotto la diretta responsabilità del RSPP incaricato che dovrà visionare e firmare gli atti di propria competenza.
Quesito 2
2.L’art 89 del CODICE stabilisce che “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, c.1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali, pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.
Nella lettera di invito al bando per RSPP, alla pag. 16, paragrafo “Documenti a corredo” vengono indicati i documenti da fornire per “i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale ricorrendo all’istituto di avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice.”
Alla luce di tali indicazioni, vorrei chiedere se l’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare uno o più parametri riportati nel modello di Offerta Tecnica e elencati con le lettere da a) a e).
RISPOSTA 2 : Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 89 del Codice in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, si specifica che lo stesso “avvalimento” non può essere utilizzato per raggiungere i requisti che permettono l’ottenimento di punteggi qualitativi unicamente ove posseduti dal RSPP e non da altri soggetti.
Cordilaili Saluti
RUP.
Geom. Miceli Nunzio